IL LICENZIAMENTO DEL SOCIO LAVORATORE

La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 27436 ha disposto che in caso di licenziamento, il soci lavoratore può invocare la tutela risarcitoria senza impugnare necessariamente la contestuale delibera di esclusione

Nella vicenda in oggetto, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite ha rigettato il ricorso di una società cooperativa che aveva lamentato la facoltà per il socio lavoratore di impugnare il licenziamento, dato che preliminarmente non aveva impugnato la delibera di esclusione della società.

I giudici di Cassazione, chiariscono la natura del rapporto di lavoro cooperativo, sottolineando che la chiave di volta è nel differente peso che si assegna alla specialità che il rapporto cooperativo esprime rispetto allo schema della subordinazione o agli altri modelli di facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale.

V. anche

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il socio deve necessariamente opporsi alla delibera di esclusione per contestare la legittimità del licenziamento. In assenza è inammissibile, per mancanza d’interessa.

In base a diversa posizione invece, viene riconosciuta, pure a fronte dell’omessa impugnazione della delibera di esclusione, la normale tutela del licenziamento.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sancisce il superamento del passato orientamento, nel quale l’egemonia della qualità di socio sacrificava la rilevanza della prestazione di lavoro che, invece nella sostanza economica è coessenziale al contratto sociale ed allo sviluppo del rapporto che ne deriva.

I giudici evidenziano che si è dinnanzi ad un rapporto associativo, ma che s pone al fianco del lavoro subordinato o parasubordinato, riconducibile alle fattispecie contemplate dall’articolo 409 del codice di procedura civile.

V. anche

Pertanto è la combinazione di due rapporti, uno di tipo associativo ed uno di tipo lavorativo, ma nella fattispecie estintiva, i due rapporti possono essere scissi.

Anche se licenziato, il socio può comunque partecipare alla vita e alle scelte dell’impresa, al contrario, quando il rapporto associativo cessa, il socio non può più prestare la propria attività lavorativa.

Le Sezioni Unite, enunciano il seguente principio di diritto:

“In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso dalla cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fraudolenta sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela risarcitoria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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