ESENZIONE DELLA VISITA FISCALE

Quali sono le malattie che danno il diritto all’esenzione dalla visita fiscale?

L’allegato 1 e 2 della Circolare n. 95/2016 INPS colmano delle importanti lacune normative sull’esenzione dalla visita fiscale dei dipendenti privati.

L’articolo 25 del dlgs n. 151 del 14 settembre 2015, inerente alle esenzioni dalla reperibilità, aveva novellato il comma 13 dell’articolo 5, del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, inserendo una disciplina atta a definire i casi di esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, senza scendere nello specifico.

Tale genericità aveva creato numerosi dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione concreta della normativa.

L’11 gennaio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute ha emanato un decreto che, tuttavia non ha risolto il vuoto preesistente, continuando ad individuare in maniera troppo generica le cause che danno diritto alle esenzioni dalla visita fiscale.

L’articolo 1 infatti prevede che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità

“i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze”:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta nella misura pari o superiore al 67%.

In riferimento all’invalidità pari o superiore al 67% nelle linee guida l’INPS sottolinea che:

“Il sistema tabellare dell’invalidità civile è quello che pone più problemi sia perché le voci ivi ricomprese non sono esaustive, quindi, il ricorso all’analogico è frequentissimo, sia perché a sostegno della percentuale assegnata si trova più spesso un complesso normativo per plurime infermità concorrenti e o coesistenti piuttosto che una singola menomazione. Sicché, anche una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in valutazione complessiva anche da un coacervo cumulo di piccole invalidità a partire dall’11%”.

Il medico è legittimato a disporre l’esonero dalla visita fiscale anche nel caso in cui lo stato morbose del 67% sia determinato dalla somma di invalidità minori a partire dall’11%.

Ma vediamo quali sono nello specifico le patologie che danno il diritto all’esonero dalla visita fiscale:

  • Emorragie severe;
  • Infarti d’organo;
  • Sindromi vascolari acute con interessamenti sistemico;
  • Coagulazione intravascolare disseminata a condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etimologia;
  • Insufficienza renale acuta;
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva;
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettiva;
  • Ischemia;
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • Gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • Intossicazioni acute;
  • Ipertensione Liquorale Endocranica acuta;
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto;
  • Neoplasie maligne;
  • Trattamento radioterapico;
  • Sindrome maligna da neurolettici;
  • Trapianti di organi vitali;

Dott.ssa Benedetta Cacace


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