ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEI FIGLI E INVALIDITA’ DEL GENITORE
IN TEMA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI SI DEVE TENERE CONTO DELL’INVALIDITA’ DEL GENITORE?
Sull’argomento si pronuncia la Cassazione Civile con la Sentenza n. 5888 del 5 marzo 2024 statuendo che l’invalidità al 77% del genitore obbligato al mantenimento rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa,
Il caso:
con ricorso Tizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale , con la quale, fra l’altro, veniva: pronunziata la separazione personale del ricorrente con il coniuge; disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre; e posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00 (250,00 per ciascuno).
Si costituiva la coniuge, la quale chiedeva il rigetto dell’appello, tranne che in ordine all’erronea statuizione del primo giudice, il quale aveva erroneamente disposto il contributo per il mantenimento anche del figlio già deceduto.
Si costituiva la coniuge, la quale chiedeva il rigetto dell’appello, tranne che in ordine all’erronea statuizione del primo giudice, il quale aveva erroneamente disposto il contributo per il mantenimento anche del figlio già deceduto.
La Corte d’appello revocava l’assegno di mantenimento a carico del ricorrente a favore del figlio deceduto, confermando per il resto la sentenza impugnata, osservando che: sulla base delle esaustive e convincenti prove testimoniali esperite, il Tribunale aveva rilevato che la crisi coniugale era indubbiamente preesistente alla nascita della relazione extraconiugale della moglie con colui che sarebbe diventato l’attuale compagno; non vi erano i presupposti della declaratoria di nullità del processo per mancata audizione della minore figlia, la quale era stata ascoltata dal c.t.u. che ne aveva saputo comprendere il pensiero e la volontà, rivelatisi decisivi per le disposizioni riguardanti l’affidamento; erano pertanto da confermare l’affidamento esclusivo alla madre ─ per i residui sei mesi fino al raggiungimento della maggiore età della figlia minore ─ e le modalità di esercizio del diritto di visita del padre; dalla c.t.u. si desumeva la notevole carenza delle capacità genitoriali del ricorrente, nonché le sue difficoltà di gestione della conflittualità coniugale.
La Corte riteneva infondata l’istanza di revoca dell’assegno di mantenimento nei confronti della stessa figlia perché, nonostante l’attuale, parziale, invalidità lavorativa (pari al 77% accertata nel 2013, a causa di un incidente) l’appellante, attualmente disoccupato, ma che precedentemente lavorava come impiantista (guadagnando circa 1.700,00 euro al mese), manteneva una residua capacità lavorativa generica che, anche in considerazione della sua ancora giovane età e del fatto che non doveva affrontare spese per la casa (vivendo in quella familiare in comproprietà tra i coniugi), lo doveva spingere a trovare un lavoro confacente al suo stato attuale dal quale ricavare un reddito sufficiente a soddisfare l’obbligo di mantenimento della figlia, stabilito in una misura non eccessiva (250,00 euro), a fronte soprattutto dell’analogo stato di disoccupazione della madre.
Si giungeva quindi in Cassazione.
A riguardo gli Ermellini si pronunciano affermando nel punto relativo alla doglianza per mancara revoca dell’obbligo di mantenimento quanto segue:
“atteso che l’invalidità al 77% rende oggettivamente implausibile una residua ed effettiva capacità lavorativa del ricorrente. Invero, la Corte territoriale ha respinto l’istanza di revoca del mantenimento della figlia senza argomentazione sulle concrete possibilità di trovare un lavoro per il ricorrente, affetto dalla detta invalidità, omettendo altresì di tener conto delledichiarazioni rese dalla controricorrente in sede di interrogatorio formale, circa il lavoro irregolare prestato (con un reddito non superiore alla soma di euro 700,00 mensile)”.