IL MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA PUBBLICA E’ NULLO SE LA SOCIETA’ E’ IN DISSESTO
IL MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA PUBBLICA DEL FONDO PMI DI MCC E’ NULLO SE LA SOCIETA’ E’ IN EVIDENTE DISSESTO
Interessante è l’ordinanza dell’8 gennaio 2024 del Tribunale di Asti con la quale il Giudice ritiene che
“la consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo e neppure quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito”.
Con l’ordinanza in questione viene esplicitato che in questo caso
“la vera causa concreta dell’operazione negoziale è l’assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito.”
Qui in pratica la funzione del mutuo non è l’erogazione di una somma con assunzione del rischio circa la sua restituzione a fronte dell’impegno del mutuatario al rimborso rateale e non lo è nemmeno la concessione di una dilazione negli obblighi restitutori di un finanziamento già erogato mediante stipulazione di nuove condizioni, perché,
“per entrambi i negozi, è assente la stessa astratta possibilità che la restituzione avvenga”.
Questa causa è contraria a varie disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria:
nella specie all’
“art. 5 TUB c contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e l’accesso alle garanzie prestate dal fondo (cfr. L. 23 dicembre 1996, n. 662 art. 2 comma 100; D.M. 31 maggio 1999, n. 248 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, in particolare in ordine alle condizioni in cui devono versare le PMI ivi inclusa la ragionevole possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato, il D.M. Ministero delle attività produttive 20 giugno 2005 e allegati al D.M. Ministero delle attività produttive 23 settembre 2005).”
Non solo, il contratto, la cui reale causa è contraria a norme imperative, va quindi ritenuto nullo per illiceità della causa ai sensi dell’articolo 1343 c.c.
Oltre che
“ in contrasto con l’articolo 316-ter c.p., perché risulta funzionale all’indebito conseguimento da parte dell’istituto di credito di un contributo consistente nella garanzia statale grazie all’omissione d’informazioni che in realtà avrebbero dovuto essere fornite all’ente preposto alla decisione circa l’erogazione dei finanziamenti e cioè l’informazione che il beneficiario del finanziamento era, in realtà, insolvente.”