VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO E CERTIFICATI MEDICI PRIVATI

La Corte di Cassazione ha disposto che devono essere valutati anche i certificati medici privati per la valutazione del danno biologico

In ambito di risarcimento del danno biologico, il giudice non può omettere di esaminare e valutare le allegazioni documentali della parte, solamente perché provengono da medici privati, non asseverati da giuramento.

La provenienza della certificazione medica e l’asseverazione con giuramento non sono dei requisiti necessari affinché le allegazioni possano essere considerate quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedono una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo incidere al più sull’attendibilità del suo contenuto.

Ciò è quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 27574 del 2017, con la quale ha accolto l’impugnazione dei genitori di un ragazzo che si era ferito durante l’orario scolastico.

Successivamente all’incidente avvenuto nell’orario scolastico, i genitori avevano avanzato domanda di risarcimento del danno biologico permanente occorso al ragazzo.

V. anche

La pretesa risarcitoria, tuttavia era stata respinta in entrambi i gradi di giudizio, nonostante la coppia avesse fondato la richiesta su una serie di allegazioni probatorie e chiesto in maniera esplicita di esperire sul punto una consulenza tecnica d’ufficio.

V. anche

Innanzi la Corte di Cassazione, i genitori del ragazzo contestavano la sentenza impugnata per non aver ammesso la richiesta CTU e per non aver motivato sul danno da invalidità temporanea e sul danno morale.

La Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione le due relazioni mediche prodotte nelle quali si dava atto dei postumi permanenti residuati, sia estetici che funzionali, al ragazzo dopo l’incidente.

Secondo la difesa, ciò era avvenuto sulla base di motivi incongrui e cioè la mancanza della asseverazione con giuramento di dette relazioni, rette da medici privati, ed il fatto che una di esse fosse stata prodotta solamente in copia fotostatica.

I giudici di Cassazione, in riferimento alla CTU richiesta dalle parti e non ammessa dal giudice a quo condividono che sarebbe stata l’unico mezzo possibile per accertare e valutare il danno permanente.

La Corte di Cassazione evidenzia come sia evidente che tanto la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica, quanto la sua asseverazioni con giuramento, non costituiscono requisiti necessari perché essa possa essere presa in considerazione come elemento di prova documentale, a sostegno dei fatti allegati che richiedono un accertamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER