DANNO TANATOLOGICO

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 22451 del 27 settembre 2017 chiarisce l’ambito di applicazione del danno tanatologico e del danno catastrofale

Agli eredi di una vittima di incidente stradale è riconosciuto il risarcimento del danno biologico terminale e morale catastrofale, ma non del danno tanatologico, se il soggetto è morto sul colpo o subito dopo, in quanto non vi è un lasso di tempo idoneo affinché il credito risarcitorio sia acquisito nel patrimonio del defunto. Questo è il principio espresso dalla sent. n. 15350 del 22/07/2015 delle Sezioni Unite, e ribadito dalla Corte di Cassazione Civile, terza sezione, nella sentenza n. 22451 del 27/09/2017.

La vicenda:

Gli eredi di una vittima di un incidente stradale avevano impugnato dinnanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva escluso, il diritto del de cuius al risarcimento del danno biologico anche in mancanza di una prova di stato di coscienza della vittima.

V. anche

La decisione della Corte di Cassazione:

La Corte di Cassazione ha enunciato che, alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene non patrimoniale, nel caso in cui questa sia ancora in vita, dato che il presupposto per acquisire il diritto alla reintegrazione della perdita subita, è la capacità giuridica individuabile solamente in un soggetto esistente.

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Le Sezioni Unite hanno sottolineato che i danni non patrimoniali trasmissibili, possono essere distinti in: danno biologico, ossia la lesione al bene salute quale danno-conseguenza, riguardante i postumi invalidanti che hanno caratterizzato la concreta durata del periodo di vita del soggetto danneggiato, dal momento della lesiono a quello del decesso.

Il danno catastrofale consiste nello stato di sofferenza spirituale subito dalla vittima nell’assistere al suo progressivo avvicinarsi alla morte; essendo un danno conseguenza, per accertare l’an serve la prova della lucida e cosciente percezione dell’ineluttabilità della propria fine.

Invece il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, e le Sezioni Unite hanno sottolineato che esso è rimborsabile solo se la morte di verifica immediatamente o dopo pochissimo tempo dalle lesioni personali. In questo caso non vi è risarcibilità agli eredi di tale pregiudizio, non essendoci un soggetto al quale collegare la perdita del bene.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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