NELLE ASTE IMMOBILIARI VI E’ UN TETTO AI TENTATIVI DI VENDITA?

Il limite di 3 aste di vendita si applica solamente ai beni mobili, per gli immobili il limite è stabilito dal giudice

Con la riforma delle aste giudiziarie del 2016, si è stabilito che il limite dei tre tentativi di vendita riguarda solamente i beni mobili.

Nel caso in cui il bene pignorato non viene alienato dopo 3 tentativi d’asta, il giudice ha la facoltà di ordinare l’estinzione automatica del pignoramento e la conseguente restituzione dello stesso al debitore.

Anche se il legislatore si è occupato di fissare un limite massimo di aste solamente per i beni mobili, ciò non sta a significare che le vendite all’asta degli immobili possano essere infinite.

Il nostro ordinamento ha previsto che a disporre il limite di tentativi di vendita di un bene immobile deve essere il giudice, con l’estensione anticipata della procedura.

Infatti, la legge consente al giudice di chiudere anticipatamente il processo esecutivo, nel caso in cui egli ritenga che:

  • Non sia possibile pervenire ad un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie;
  • Le possibilità di vendita siano molto scarse;
  • I costi da sostenere per la procedura risultino alquanto eccessivi;
  • Il valore di realizzo dell’immobile sia troppo esiguo.
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Quindi, il D.l. n. 59/2016 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 prevede un limite nei tentativi di vendita per quanto riguarda le sole esecuzioni mobiliari, ma non si estende ai beni immobili.

Non è previsto alcun numero massimo di aste per le esecuzioni immobiliari. L’unica novità riguarda il prezzo d’asta quando stabilisce che:

“il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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