LICENZIAMENTO DURANTE L’APPRENDISTATO

La Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, con la sentenza n. 17373 del 13 luglio 2017 ha stabilito che il per licenziare un lavoratore in fase di apprendistato valgono le stesse regole del lavoro a tempo indeterminato

Nel caso di specie il ricorrente, dipendente di una società con la qualifica di apprendista, aveva adito il Tribunale al fine di impugnare il licenziamento intimatogli per ragioni disciplinari, chiedendo che il datore di lavoro venisse condannato al pagamento delle differenze di retribuzione maturate per il lavoro straordinario, delle retribuzioni e del TFR che avrebbe percepito se avesse lavorato sino alla scadenza del contratto di apprendistato e del danno derivato dalla mancata formazione.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda solamente per quanto riguardava l’indennità risarcitoria nascente dall’illegittimità del licenziamento.

La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso proposto dalla società, in quanto vi era stata illegittimità del licenziamento e per tale motivo dovevano essere risarciti i danni al lavoratore, corrispondenti nelle retribuzioni che questo avrebbe maturato dal licenziamento al termine del contratto di apprendistato.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno precisato che in materia di apprendistato si applica per il licenziamento quanto previsto dalla Legge n. 604 del 1966 per il lavoratore a tempo indeterminato.

In base agli articoli 48 e 49 del D.Lgs. n. 276 del 2003 il datore di lavoro non può recedere durante il rapporto di lavoro caratterizzato dall’apprendistato in mancanza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Il contratto di apprendistato, così disciplinato dalla L. n. 25 del 19 gennaio 1955 dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La L. n. 25 del 1955 all’articolo 19 dispone che in caso di mancata disdetta a norma dell’art. 2118 c.c.

“al termine del periodo di apprendistato l’apprendista è mantenuto in servizio, con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e con il computo del periodo di apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore”.

Pertanto, il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato dalla presenza di due fasi:

– la prima contraddistinta da una causa mista, ossia scambio tra attività lavorativa e formazione professionale;

– la seconda fase eventuale condizionata al mancato recesso ex art. 2128 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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