LICENZIAMENTO PRIMA DEL JOBS ACT

La Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 23692 del 10 ottobre 2017 ha stabilito che il tentativo di conciliazione non interrompe il termine per impugnare

Con la sentenza n. 23692 del 10 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha dato continuità a quell’orientamento di legittimità che non considera un atto idoneo all’interruzione del termine di prescrizione per l’impugnativa giudiziale del licenziamento illegittimo il tentativo di conciliazione formulato in base all’art. 410 c.p.c, disattendendo le richieste del lavoratore ricorrente ad essa rivoltosi per ottenere la revisione sul punto delle sentenza d’appello.

V. anche

Il Supremo Giudice del Lavoro ha osservato come fosse applicabile al caso in esame, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c. e che nel sistema precedente alla L. n. 183/2010, fosse oramai pacifico che:

“Una volta osservato il termine di decadenza previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento che si assume essere privo di giusta causa e di giustificato motivo, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., che è insuscettibile di essere interrotto se non dalla proposizione stessa dell’azione giudiziale e non anche dal compimento di attività diversa, come l’istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale”.

Questa idoneità deriva dall’essere l’azione di annullamento espressione di un diritto potestativo del titolare cui corrisponde una situazione di mera soggezione del soggetto passivo e la natura giuridica del mutamento che realizza l’esercizio del diritto medesimo in capo al suo titolare.

Tale duplice caratteristica esclude la possibilità di atti interruttivi della sua prescrizione ed in particolare di atti di costituzioni in mora del soggetto passivo, stante sia l’irrilevanza di ogni condotta di quest’ultimo, sia il fatto che simili atti acquistano efficacia esclusivamente ai diritti di credito e non riguardo al diritto potestativo di annullamento di un negozio giuridico quel è il licenziamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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