ASPIRANTE ACQUIRENTE

Può un negoziante rifiutarsi di vendere un articolo ad un aspirante acquirente?

Il negoziante è obbligato a vendere a chiunque si presenti nel suo negozio?

Pensiamo al caso in cui entrando in un negozio troviamo come commessa una persona con la quale si ha un’antica inimicizia.

Questa, notando il nostro interesse per un determinato articolo, ci dice che non ce lo può vedere, senza addurre ad un particolare motivo.

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Tale comportamento ti sembra illegittimo ma lei non ne vuole sapere e sostiene che il negozio è di sua proprietà e può decidere a chi vendere e a chi non vendere.

Questo caso non è isolato, infatti in passato ci sono stati molti negozianti che si sono rifiutati di vendere a determinate categorie di persone, come agli extracomunitari o alle persone di colore; il punto di forza di tali comportamenti discriminatori è stato il principio generale dell’autonomia contrattuale.

Sostanzialmente lo Stato non può obbligare i cittadini a concludere affari. In tal caso si è posto il dubbio se il negoziante sia libero o meno di scegliersi i clienti e decidere a chi vendere i suoi prodotti.

Il rifiuto di vendere un determinato articolo da parte del negoziante può costituire sia un illecito amministrativo che civile.

Il Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che:

“Gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.

Ciò vuol dire che se il cliente dichiara di voler comperare un articolo e offre i soldi al cassiere, quest’ultimo non può rifiutarlo e deve procedere alla vendita.

L’eventuale diniego di vendita è stato depenalizzato ed oggi integra solamente un illecito amministrativo. La sanzione è solo pecuniaria e va da euro 516 a euro 3.098.

Secondo costante Giurisprudenza tale norma non si applica solamente ai pubblici esercizi come: bar, ristoranti, hotel, cinema, ma a tutti i tipi commerciali, anche a quelli che non vendono servizi essenziali.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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