AUMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI IN CASO DI MAGGIOR REDDITO ACCERTATO

Il contributo che il padre deve corrispondere per il mantenimento dei figli può essere raddoppiato in seguito ad accertamento investigativo che dimostri che l’uomo percepisce un reddito maggiore da quello dichiarato?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 21178 del 2018

Nel caso in questione, il Tribunale aveva pronunciato la separazione di due coniugi, affidando alla madre entrambi i figli della coppia e ponendo a carico dell’uomo un assegno di mantenimento di 350 euro mensili per il loro mantenimento.

Durante il corso del giudizio di secondo grado, era stato previsto l’affidamento condiviso dei figli e l’aumento a 700 euro mensili dell’assegno di mantenimento, potendosi riconoscere valore indiziario ad una relazione investigativa prodotta dalla difesa della donna.

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Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso proposto dall’uomo è infondato, in riferimento alle esigenze e alle finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è sempre fatto salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in qualsiasi grado del giudizio, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, compresi quelli di attribuzione e determinazione dell’ammontare del contributo mensile di mantenimento.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“L’art. 6, comma 9, della l. n. 898 del 1970, così come l’art. 155, comma 7, c.c., opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche d’ufficio”.

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Gli Ermellini hanno specificato che l’art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970 e l’art. 6, comma 9, introducendo il potere di disporre indagini ed assumere messi di prova anche d’ufficio, hanno operato una deroga alle regole generali sull’onere della prova.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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