SONO VALIDE LE INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI EFFETTUATE ALL’ESTERO CON UNA MICROSPIA

Nel caso di specie erano state installate nel territorio nazionale alcune microspie nell’auto dell’indagato, con le quali erano state intercettate conversazioni avvenute all’estero.

Ora quello che ci si chiede è: tali intercettazioni sono legittime?

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 35212 del 2018

Secondo la Corte di Cassazione, gli articoli 266 – 269 del codice di procedura penale devono essere interpretati nel senso che è pienamente legittima l’intercettazione ambientale delle conversazioni svoltesi in parte al di fuori del territorio nazionale, a patto che le operazioni di registrazione e le attività di verbalizzazione siano svolte in territorio italiano, a seguito di apposizione in Italia degli apparecchi necessari per la captazione delle conversazioni.

Quindi, la trasmissione delle conversazioni captate nell’auto del soggetto indagato può svolgersi, sia attraverso il c.d. instradamento su rete e ponti di un gestore italiano, sia attraverso la rete internet. Non occorre promuovere un’apposita rogatoria internazionale se le attività di registrazione e redazione dei verbali si svolgano negli impianti installati nella Procura della Repubblica e le registrazioni vengano conservate presso il pubblico ministero.

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Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Sono legittime le intercettazioni telefoniche fatte all’estero in caso di “istradamento“, che sono identiche alla “canalizzazione dei flussi“, che consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. “ponti telefonici“. L’attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente in territorio nazionale se la telefonata, pur avendo ad oggetto un’utenza straniera, od essendo compiuta all’estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera, usufruendo dei “ponti telefonici” siti in Italia”.

Gli Ermellini hanno avuto modo di chiarire che il ricorso alla procedura dell’istradamento, non è idoneo a violare le norme riguardanti le rogatorie internazionali, dato che l’intera attività di intercettazione, con tutte le sue fasi viene compiuta interamente sul territorio Italiano.

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Alle stesse conclusioni quindi si deve giungere per quel che riguarda le intercettazioni compiute tramite il posizionamento di apparecchi in grado di rilevare le conversazioni all’interno delle automobili.

Nel caso di specie, essendo stata installata nel nostro paese la microspia, ed essendo la captazione avvenuta sempre in Italia, il solo fatto che le conversazioni siano state poste in essere all’esteroè ininfluente.

Concludendo, perché l’intercettazione ambientale, eseguita su di una autovettura che dal nostro paese si sposta in territorio estero, sia legittima è necessario che l’attività di apposizione del mezzo di captazione avvenga in territorio italiano, che l’ascolto sia regolarmente autorizzato dall’autorità giudiziaria italiana, che la registrazione si svolga e venga verbalizzata in Italia, con la formazione di supporti che vengono conservati presso la Procura della Repubblica.

Quindi, nel caso in esame, il ricorso dell’uomo presentato alla Corte di Cassazione, non può essere accolto e deve essere rigettato per le motivazioni sopra esposte.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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