QUANT’E’ LA QUANTITÀ DEL CAFFÈ NECESSARIA PER UN TAZZINA? L’AGENZIA DELLE ENTRATE NE BASA L’ACCERTAMENTO

Se le scritture contabili sono formalmente corrette, l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, operato dall’Agenzia delle Entrate è legittimo?

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza n. 21130 del 2018

Nel caso di specie un’esercente commerciale aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva elevato il reddito da lei ricavato di euro poco più di 25 mila, a fronte di ricavi dichiarati per euro 200 mila, in relazione all’attività di somministrazione di caffè.

Secondo la CTR l’accertamento induttivo era legittimo in quanto le scritture contabili fornite dalla ricorrente erano inattendibili; infatti l’ufficio aveva correttamente calcolato in 8 grammi la quantità di polvere di caffè necessaria per una tazzina, tenendo conto anche dell’ubicazione del locale.

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La Corte di Cassazione, investita della questione ha sottolineato che:

“Sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicitàdel comportamento del contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA”.

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Gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto:

“Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza nel senso precisato, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss e 2697, secondo comma c.c.”.

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Nel caso in questione la Commissione Tributaria aveva ritenuto che gli elementi forniti a cura dell’Ufficio, costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti, e che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova contraria in merito alla quantità necessaria di polvere di caffè per prepararne una tazza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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