SUL REATO DI RICICLAGGIO

No al reato di riciclaggio se manca il reato presupposto

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 39006 del 2018

L’art. 648 bis c.p. che disciplina il riciclaggio prevede che:

“Fuori dai casi di casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 […]”.

Il caso in questione riguarda un uomo che all’atto di imbarcarsi per un volo estero, era stato sorpreso con un’ingente quantità di denaro contante suddiviso in diversi pacchetti riportanti un nome ed un numero di telefono.

L’uomo propone ricorso in Cassazione, sostenendo che non vi fosse alcun elemento da cui desumere la provenienza illecita della somma di denaro sottoposta a sequestro.

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Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso hanno sottolineato che il sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere sorretto da una motivazione idonea circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, pertanto, in riferimento al reato ex art. 648-bis c.p. quanto alla possibilità di ipotizzare l’esistenza di un reato presupposto.

“Nello specifico caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato stesso”.

Quindi, il mero possesso di un’elevata somma di denaro, non può giustificare, in assenza di un riscontro investigativo di qualsiasi genere, circa l’esistenza o meno di un delitto presupposto, l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio.

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Nel caso di specie, l’accusa di riciclaggio era frutto di una mera ipotesi astratta basata unicamente sulla quantità di contanti rinvenuti.

In mancanza di elementi idonei ad ipotizzare l’esistenza di un delitto presupposto dal quale sia originata la somma in questione, non appare possibile ritenere che la sua provenienza sia illecita.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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