ANTIRICICLAGGIO: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL PASSAGGIO BREVI MANU DI DENARO

Antiriciclaggio: è sufficiente il passaggio di mano del denaro?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sent. n. 9881/2018

Passaggio brevi manu del denaro, senza rispettare l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, convertito nella l. n. 197 del 1991?

Vediamo quali sono state le precisazioni della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento.

Nel caso di specie un impiegato di un noto istituto di credito era stato accusato di aver trasferito in diverse occasioni, denaro contante ad un cliente.

L’impiegato della banca materialmente presentava ai cassieri degli ordini di pagamento, precedentemente firmati in bianco dati titolari dei conti di comodo. Una volta incassato il denaro, il dipendente lo trasferiva brevi manu al cliente o in alternativa lo depositava in una cassetta di sicurezza nella disponibilità esclusiva del medesimo.

Il denaro in questione proveniva da alcuni conti aperti presso la Banca, intestati a soggetti compiacenti, che in cambio di una parte del ricavato, permetteva l’apertura di conti correnti di comodo.

Secondo la sentenza in commento, anche il mero passaggio brevi manu del denaro per un importo superiore alla soglia prevista per legge fa scattare le sanzioni antiriciclaggio a carico dei due soggetti coinvolti.

Gli Ermellini infatti hanno rammentato che, in base ad un costante orientamento giurisprudenziale:

“In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nelle transazioni ed a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, posto dall’art. 1, comma 1, del d.l.n. 143 del 1991, conv. Con mod. dalla l. n. 197 del 1991, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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