IL CERTIFICATO MEDICO DEL DIFENSORE PUO’ NON BASTARE PER OTTENERE IL RINVIO DI UDIENZA

Avvocato influenzato: il certificato medico può non bastare per ottenere il rinvio dell’udienza.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 18069/18

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18069/2018, pubblicata lo scorso 23 aprile, ha stabilito che il certificato medico del difensore può non bastare per ottenere il rinvio dell’udienza.

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Invero, per gli Ermellini, la mancata indicazione del grado della temperatura corporea rende generica l’attestazione dell’influenza e, pertanto, non costituisce circostanza tale da giustificare l’assoluta impossibilità a comparire.

Il ricorso per Cassazione è stato proposto avverso la sentenza del 14 dicembre 2015 della Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 1° luglio 2013 di condanna dell’imputato a otto mesi di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver omesso di corrispondere alla moglie e alla figlia minore la somma di € 500,00 mensili stabilita dal Tribunale.

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Tra i motivi di ricorso, l’imputato deduceva la violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 e 420-ter cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per motivi di salute del difensore.

Secondo la tesi difensiva, il giudice di secondo grado aveva rigettato illegittimamente l’istanza in quanto inviata a mezzo fax e con certificato medico al quale mancava l’indicazione del livello di ipertermia.

Invero, l’invio tramite fax sarebbe comunemente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità e il certificato medico attestava la necessità di cinque giorni di cura e riposo.

Per parte ricorrente, poi, allo stato influenzale andava aggiunta l’esigenza di affrontare in viaggio di 125 km per giungere alla sede d’udienza, la rinviabilità dell’udienza stessa perché non vi era imminenza di prescrizione, né attività istruttoria da compiere e il fatto che le valutazioni circa l’impossibilità a comparire fossero state compiute senza avvalersi dell’ausilio del parere di un medico.

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Secondo la Suprema Corte, tale motivo è infondato

perché la mancata indicazione del grado della temperatura corporea rende del tutto generica l’attestazione dell’esistenza di sindrome influenzale e della necessità di cure e riposo per cinque giorni. Deve escludersi, quindi, che sia stata allegata una circostanza tale da integrare una assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento”.

Avv. Silvia Zazzarini


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