MANTENIMENTO DELLA PROLE, L’ASSEGNO NON VIENE RIDOTTO ANCHE NEL CASO IN CUI L’AFFIDATARIO TROVA LAVORO

Secondo la Corte di Cassazione le migliorate condizioni del genitore affidatario non determinano una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento per i figli posto a carico dell’altro genitore

La Corte d’Appello aveva ridotto l’assegno di mantenimento dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore, ritenendo inammissibile la domanda di revisione della ripartizione delle spese straordinarie.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato il motivo di ricorso fondato, dopo aver ritenuto indimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del padre, rilevando l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentate, evidenziando l’acquisto da parte sua di un immobile molto costoso.

I giudici di secondo grado avevano rideterminato in riduzione l’assegno di mantenimento in quanto la madre affidataria del minore aveva trovato un impiego, quindi, in conformità ai principio giurisprudenziali, secondo cui

“la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore”.

Operando in tal modo i giudici hanno applicato falsamente il principio richiamato.

Quindi quello che si evince dalla sentenza di Cassazione, sesta sezione civile, n. 3926 del 2018 è che le migliorate condizioni economiche del genitore affidatario, non determinano una proporzionale diminuzione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’altro genitore per assolvere alle esigenze di vita del figlio minore.

Detto ciò, la determinazione del contributo non si fonda su di una rigida comparazione della situazione economica di ciascun obbligato, non essendo sufficiente per la diminuzione dell’importo dell’assegno il fatto che l’altro genitore abbia trovato una stabile occupazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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