IL CALCOLO DELL’INDENNIZZO NELL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Assicurazione contro infortuni: come si calcola l’indennizzo?

Corte di Cassazione Civile, sez. III, ordinanza n. 25099 del 24 ottobre 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha ribadito che:

“L’assicurazione contro gli infortuni è riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni”.

Nel caso di specie, una studentessa recandosi a scuola era caduta a terra dal proprio ciclomotore, riportando postumi permanenti; per tale motivo aveva convenuto in giudizio l’assicurazione dell’istituto scolastico che copriva i danni occorsi agli alunni in itinere in connessione alla partecipazione alle attività scolastiche.

In primo grado la compagnia assicuratrice era stata condannata al pagamento di un indennizzo previo accertamento di un’invalidità permanente a carico dell’attrice nella misura del 10%.

Nel ricorrere in Appello l’assicurazione aveva sostenuto che la percentuale di invalidità permanente riportata dalla ragazza fosse inferiore al 10% e che il danno fosse stato calcolato erroneamente, prendendo come riferimento le tabelle milanesi, e non il controvalore per ogni punto di invalidità determinato dalla stessa polizza assicurativa.

I giudici avevano accolto solo in parte l’appello, confermando la percentuale di invalidità ed accertando che la liquidazione dell’indennizzo dovesse avvenire sulla base del valore-punto ex art. 5 delle condizioni generali di contratto e non delle tabelle milanesi come disposto invece dal giudice di primo grado.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno richiamato consolidata giurisprudenza, secondo la quale:

“L’assicurazione contro gli infortuni è riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni, e che in tema di assicurazione contro i danni, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art 1224 c.c.”

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER