È POSSIBILE ISCRIVERE IPOTECA SUI BENI RIENTRANTI IN UN FONDO PATRIMONIALE?

Il fondo patrimoniale non può essere utilizzato come uno strumento elusivo

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 20998 del 2018

Nel caso di specie un uomo era ricorso in Cassazione, chiedendo il risarcimento dei danni per l’iscrizione, a suo dire illegittima, di due ipoteche, iscritte sugli immobili oggetto del fondo patrimoniale che aveva costituito alcuni anni prima.

L’ipoteca era stata iscritta relativamente agli importi da questo dovuti alla società di riscossione, per le cartelle esattoriali riguardanti sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada.

L’art. 170 c.c. dispone che:

“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

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Ora, la domanda che ci si pone è: tali debiti sono estranei ai bisogni della famiglia?

La Corte di Cassazione, dopo un iniziale arresto che aveva affermato che l’esecuzione prevista dall’art. 170 c.c. fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi consentita, ha statuito che:

“In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia”.

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Detto ciò, il debitore ha il dovere di dimostrare sia la regolare costituzione del fondo che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità della famiglia.

I bisogni della famiglia non devono essere intesi in senso oggettivi, ma devono ricomprendersi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in relazione all’indirizzo della vita familiare e al tenore di vita scelto, in conseguenza delle loro possibilità economiche.

Tale principio di diritto è stato affermato dalla Cassazione, con le sentenze n. 4011 del 2013 e 5385 del 2013.

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La natura del tributo in questione non contraddice la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi in esame riguardassero esigenze familiari. Non risulta infatti che il ricorrente abbia subito alcun danno, dato che questo era in ogni caso tenuto a pagare le sanzioni a lui inflitte, non potendo il fondo patrimoniale essere utilizzato a scopo elusivo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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