FONDO PATRIMONIALE

FONDO PATRIMONIALE COSTITUITO DOPO IL RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA… E’ VALIDO?

PREMESSA

Secondo l’art. 167 c.c.:

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico , o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. 
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titolodi credito 
devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”.

I beni sottoposti al vincolo creano un patrimonio separato che non potrà subire aggressione da parte dei creditori particolari.

La costituzione del fonfo patrimoniale  e ogni sua modifica, per la sua efficacia ed opponibilità ai terzi, deve rispettare delle forme di pubblicità, precisamente:

– annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato;

– se riguarda beni immobili e mobili registrati, trascrizione nei registri immobiliari e mobiliari;

– se trattasi di titoli di credito, annotazione del vincolo sul documento stesso.

Tutto ciò renderà impossibile agire forzosamente sui beni vincolati e sui loro frutti per le obbligazioni non contratte nell’interesse della famiglia.

Il creditore, potrà agire in revocatoria, ai sensi degli art.2901 e seguenti c.c., domandando che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

IL CASO

Consideriamo oggi il caso di un soggetto, debitore di un determinato importo già riconosciuto dall’autorità giudiziaria, che abbia costituito un fondo patrimoniale, per reali esigenze della famiglia, dopo il riconoscimento del suo debito ma antecedentemente all’avvio delle procedure esecutive.

Non sussistendo l’animo di nuocere alle ragioni del suo creditore e non essendoci concrete prove circa l’intenzione di arrecargli un danno, il fondo patrimoniale così costituito è valido?

LA GIURISPRUDENZA

La Cassazione civile, sez. VI, SOTTOSEZIONE II, con ordinanza n. 16489 de 18.07.2014 ha specificato che:

“l’azione pauliana, diretta a tutelare il creditore rispetto agli atti di disposizione del debitore del proprio patrimonio, non è preclusa nei casi in cui il compimento dell’atto dispositivo ha soddisfatto altri interessi meritevoli di tutela, e pertanto sono considerti soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale’…’con l’azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa ma se ricorre l’elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni di quest’ultimo (realizzata attribuendo al patrimono separato la sua funzione di garanzia generica del credito) diventa prevalente nei limiti di quanto serva al suo soddisfacimento.”

Pertanto la validità del fondo patrimoniale sussiste fintanto chè, nonostante la sua costituzione, le ragioni del creditore siano comunque rispettate.

Quanto alla prova da parte del creditore dell’elemento psicologico che ha indotto il debitore ha costituire il fondo patrimoniale in suo danno, la Corte specifica che questo, in mancanza di prove:

“può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione”.

 

Avv. Elisa Bustreo