FONDO PATRIMONIALE E SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA

Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta, il reato è escluso nel caso in cui la riscossione non sia pregiudicata

Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva riformato solo in parte la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato l’imputata responsabile dei reati ex artt. 81 cpv c.p. e 10 ter d.lgs. 74/2000 e artt. 110 c.p. e 11 d.lgs. 74/2000, rideterminandone la pena.

La domanda che ci si pone nel ricorrere in Cassazione è: la costituzione di un fondo patrimoniale è idonea a rendere inefficace, totalmente o parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale?

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“A fronte di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., per far fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 che nell’operazione poste in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve, dunque, individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore”.

La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare e nel caso in cui sia stata accertata l’idoneità della costituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, detto strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con l’erario.

Si deve dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia effettivamente messo in pericolo la garanzia patrimoniale.

Infatti:

“in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiare e la consapevolezza del creditore, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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