FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Assegno di mantenimento ai figli maggiorenni ma non autosufficienti

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 18008 del 2018

L’art. 337-septies c.c. dispone che:

“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.

Tale disposizione prevede che nel caso in cui i genitori di figli maggiorenni si separino o divorzino, il giudice possa prevedere in loro favore il pagamento di un assegno, da versare loro direttamente.

Ma cosa succede se il figlio maggiorenne, non è ancora autosufficiente e convive con l’altro genitore? L’assegno di mantenimento a chi deve essere versato?

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Nel caso in questione, ad un padre, in sede di divorzio, era stato posto l’obbligo di versare direttamente l’assegno di mantenimento mensile a due dei suoi tre figli, ed alla madre per quanto riguarda il terzo figlio, che ancora conviveva con lei.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:

“Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la proposta prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante”.

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Dopo l’entrata in vigore dell’art. 155 quinquies del codice civile,ad opera della Legge n. 54 del 2006, sia il figlio, come titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, come titolare del diritto a ricevere il contributo da parte dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui provvede, sono titolari di autonomi diritti concorrenti; pertanto sono tutti e due legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato.

Detto ciò si può ricavare che il genitore obbligato al versamento dell’assegno non ha nessuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui riguardi adempiere.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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