FIGLI MAGGIORENNI E MANTENIMENTO

IL MANTENIMENTO AI FIGLI MAGGIORENNI

LA NORMA

Secondo l’art. 147 c.c.

il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c.’

La norma ha copertura costituzionale dato che l’art. 30 cost. esprime il medesimo concetto, di dovere dei genitori nei confronti dei figli, indipendentemente dalla loro nascita in costanza di matrimonio o meno.

Poi, per mantenimento del figlio, si deve aver riguardo ad un concetto piu’ ampio del dovere alimentare, inteso come somministrazione dello stretto necessario alla sopravvivenza, in quanto si deve aver riguardo alle loro necessita’ con riferimento al contesto sociale ove si esplica la sua vita. Conseguentemente vi rientrano tutte le spese per le attivita’ utili ad un sano sviluppo fisico e psichico comprensive delle spese per l’istruzione, a quelle per l’educazione, a quelle culturali e ricreative a quelle destinate al divertimento.

Ma, raggiunti i diciotto anni,  fino a che eta’ sussiste tale obbligo per i genitori?

L’art 337 septies, primo comma, c.c recita

‘il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.’

Dalla lettura della norma sembrerebbe non esserci alcun limite d’eta’,  e sembrerebbe che ai maggiorenni, non economicamente indipendenti, spetti il diritto al ricevimento di un certo importo destinato a soddisfare i propri bisogni.

In realta’ la giurisprudenza ha piu’ volte ribadito che, per il figlio maggiorenne, il diritto al mantenimento deve essere inteso quale esplicazione del principio di solidarieta’ nella famiglia, piu’ che come esigenza unilaterale da soddisfare in ogni caso.

E che detto diritto cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita’ acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.

Bisogna poi considerare che il figlio maggiorenne deve essere trattato da adulto in quanto con il raggiungimento della maggiore eta’, indipendentemente dalla sua raggiunta autonomia economica, raggiunge una sua dimensione di vita indipendente. La sua autoresponsabilita’ deve essere incentivata dai genitori e il mantenimento deve essere limitato alla sua educazione e formazione e non protratto oltre una certa soglia di eta’, che si attesta, anche secondo la giurisprudenza piu’ recente, intorno ai 34 anni di eta’.

Oltre tale soglia, il contributo economico, che puo’ essere richiesto al genitore e’ semmai quello previsto dall’art. 433 c.c., ossia quello alimentare e assistenziale.

LA SENTENZA

Anche secondo la Cassazione piu’ recente (sentenza n. 1858 del 01.02.2016), al fine della realizzazione del principio di autoresponsabilita’ su citato

il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attivita’ lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalita’ acquisita’.

Spetta comunque al genitore di provare il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica.

Avv. Elisa Bustreo