I CONIUGI E L’ASSISTENZA MATERIALE E MORALE

ASSISTENZA MORALE E MATERIALE  DEI CONIUGI, PROFILI PENALI

LA NORMA

Secondo l’art. 570 del codice penale

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale a alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza  ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge’.

Da un punto di vista civilistico viene a mente l’articolo 143 c.c. secondo il quale

‘Con il matrimonio il marito e ma moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione’.

PREMESSA

Ci chiediamo oggi quali siano i presupposti per esporre denuncia-querela nei confronti del coniuge che abbandoni il domicilio domestico e così non garantisca la propria assistenza morale e materiale alla famiglia.

– Innanzitutto, per proporre denuncia-querela, la persona offesa dal reato, ha tempo 90 giorni a partire dalla venuta a conoscenza del fatto che costituisce reato secondo quanto disposto dall’art. 124 C.P..

– La norma fa riferimento tanto ai discendenti che agli ascendenti, pertanto, soggetti attivi di tale fattispecie di reato possono essere oltre al coniuge, il genitore, i figli maggiorenni ed i nonni.

– Poi, il concetto di assistenza al quale si riferisce l’articolo in esame è diverso da quello di ‘mantenimento’ fornito in sede civile. La norma infatti fa riferimento ad una condotta di volontaria inottemperanza con il quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi. Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla relazione e sulle condizioni dell’altro, sia da un punto di vista morale (il riferimento è al primo comma della norma, dove fa riferimento, seppur in modo generico, alla condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie),  sia da un punto di vista materiale facendo venire meno i mezzi di sussitenza necessari alla quotidianità.

– Trattandosi di un reato doloso, la fattispecie di inadempimento, deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. Il reato non può ritenersi integrato automaticamente con l’inadempimento della corrispondente normativa civile e il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare.

LA SENTENZA

Con riferimento al mancato versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, Cassazione penale sez. VI sentenza n. 52393 del 26.11.2014 ha espresso che:

‘ Per integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 570 non basta verificare l’inadempimento all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma bisogna anche accertare gli ulteriori elementi costitutivi del reato: l’inadempimento deve infatti essere ricollegabile ad una volontà inadempiente direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l’effetto possa considerarsi contraria all’ordine o alla morale della famiglia’.

Avv. Elisa Bustreo