VIETATO INGENERARE CONFUSIONE (ANCHE INVOLONTARIAMENTE) TRA LE “MATERIE DI ATTIVITÀ PREVALENTE” E LE “SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI”


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Vietato ingenerare confusione (anche involontariamente) tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”

L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario. … leggi articolo completo

Scarica testo integrale della sentenza:

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER