VIETATO INGENERARE CONFUSIONE (ANCHE INVOLONTARIAMENTE) TRA LE “MATERIE DI ATTIVITÀ PREVALENTE” E LE “SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI”
Vietato ingenerare confusione (anche involontariamente) tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali” L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie
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