SINISTRO STRADALE ED INDENNIZZO DIRETTO

Sinistro stradale

Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza n. 9134 del 12 ottobre 2017 ha disposto che il cessionario non può esercitare l’azione di indennizzo diretto

La sentenza in esame interviene su di un tema particolarmente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, inerente alla cessione del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale.

Nel caso di specie è stata affrontata una particolare ipotesi applicativa, molto diffusa nella prassi risarcitoria in ambito r.c. auto, ossia quella della cessione del c.d. credito da fermo tecnico: una società di autonoleggio consegna al danneggiato da un sinistro stradale un veicolo sostitutivo e nel mentre propone la sottoscrizione di un contratto di cessione del credito in proprio favore, avente ad oggetto il corrispettivo del noleggio del mezzo, che si ritiene debba essere risarcito dalla compagnia assicuratrice dello stesso danneggiato.

V. anche

Dottrina e giurisprudenza riconoscono in capo al cessionario la legittimazione ad esercitare le azioni a tutela del credito ceduto, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1263 del codice civile, secondo il quale, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Applicando questo principio si deve concludere che, in base al contratto di cessione di credito, il concessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale sia legittimato ad agire contro il responsabile civile e contro la sua Compagnia assicurativa, al fine di ottenere la liquidazione dei danni.

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Diversa è la questione affrontata nella sentenza in esame, e cioè se il cessionario di un credito risarcitorio da sinistro stradale possa o meno esperire la procedura del c.d. indennizzo diretto di cui all’art. 149 cod. ass. e di conseguenza agire direttamente nei confronti della Compagnia di assicurazione del soggetto danneggiato.

Una prima opinione espressa da una parte della giurisprudenza di merito, dà soluzione positiva, ritenendo che il cessionario possa esperire tutte le azioni in capo al cedente per la tutela del credito ceduto.

Invece dobbiamo preferire l’opinione della dottrina e di altra parte della giurisprudenza, che nega la legittimazione attiva della società di autonoleggio cessionaria ad agire ex art. 149 cod. ass. in quanto:

“Detta facoltà è diretta a tutelare e rafforzare la posizione del danneggiato, in quanto parte debole, spetta solamente a quest’ultimo e non può essere trasferita al cessionario che potrà, al più, agire nei confronti del responsabile civile ma non certo nei confronti dell’assicurazione del danneggiato”.

L’azione di indennizzo diretto di cui all’articolo 149 cod. ass. rappresenta un’eccezione rispetto al classico paradigma, secondo cui il risarcimento del danno viene chiesto al soggetto civilmente responsabile che lo ha cagionato.

Con la procedura ex art. 149 cod. ass. il danneggiato domanda il risarcimento non a chi ha cagionato il danno né alla sua compagnia di assicurazione, ma direttamente alla propria compagnia assicurativa.

La Corte Costituzionale è intervenuta a sottolineare il carattere di specialità dell’azione ex art. 149 cod. ass. sostenendo che questa norma:

“Si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principio della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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