INCIDENTI STRADALI ED IL VALORE DEL CID

Sinistri stradali e Cid

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-3, con l’ordinanza n. 22415 del 26 settembre 2017 ha dichiarato che in caso di incidente stradale il Cid prodotto per la prima volta in giudizio ha valore solamente indiziario

La Constatazione amichevole, detta anche Modulo Blu è un documento redatto e sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ed accerta la responsabilità dei soggetti coinvolti, oltre ad accelerare la liquidazione del danno.

Nel caso in cui si porti il Cid, per la prima volta a conoscenza della compagnia assicuratrice, nel corso del procedimento instaurato per il sinistro a causa del quale è stato redatto, il suo valore probatorio diviene solamente indiziario.

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, sez. VI-3, con l’ordinanza n. 22415 del 26/09/2017.

Nel caso di specie, l’assicurazione eccepiva la tardività con cui l’attrice aveva denunciato il sinistro, ritenendo applicabile l’articolo 1913 del codice civile, che prevede un termine di 3 giorni da quando l’incidente si è verificato, ovvero da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza.

La donna nonostante soccombente nei primi due gradi ricorre per Cassazione, la quale stravolge la prospettiva giuridica assegnata al caso, facendo forza su un diverso orientamento condiviso dalla stessa Corte. ( Cassazione, sez. III Civile, sent. n. 3276 del 16 aprile 1997).

La denuncia del sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza stabilire un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solamente per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, per consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche in caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fono a prova contraria a carico dell’assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute.

Invece, se la constatazione amichevole viene portata per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore durante la causa instaurata nei suoi confronti, le suddette dichiarazioni rivestono soltanto un valore indiziario.

Dott.ssa Benedetta Cacace