L’ISTITUTO DELLA COLLAZIONE

Collazione e valore del bene ricevuto

La Corte di Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza n. 20041 del 6 ottobre 2016 ha stabilito che in caso di collazione, il bene ricevuto in donazione deve essere stimato in base al valore di mercato attuale

La vicenda:

Prima di morire, il padre aveva donato ai suoi figli alcuni beni: la metà di un immobile, con garage annesso, e tre appezzamenti di terreno, di cui gli eredi avevano già provveduto a venderne due, i quali avevano consensualmente suddiviso il ricavato.

Successivamente alla morte del padre, due dei figli citano in giudizio la loro sorella domandando che, in seguito all’obbligo di collazione ex art. 737 c.c., sia conferito nell’asse ereditario, anche il valore del terreno da lei ricevuto in donazione dal padre.

La donataria aveva venduto il fondo, al momento con destinazione agricola per una somma di 15.000.000 lire. Al momento dell’apertura della successione il terreno era divenuto edificabile ed il suo valore, stimato dal CTU è di 108.000,00.

La donna, in primo e in secondo grado faceva osservare che il valore del terreno oggetto di collazione doveva determinarsi con riferimento al momento della donazione, e non si doveva tener conto della differente destinazione urbanistica successivamente acquisita.

La decisione della Corte di Cassazione:

La signora impugna la sentenza della Corte d’Appello denunciando la falsa applicazione degli articolo 746, 747, 748, 749 e 769 del codice civile.

La censura ha ad oggetto la parte in cui la Corte d’Appello ha sostenuto che il valore del fondo donato dovesse essere determinato al momento dell’apertura della successione.

La donna ritiene che, per ristabilire la proporzione delle quote ereditarie, il coerede donatario dovrebbe conferire nella massa ereditaria solamente il valore del suo effettivo arricchimento a seguito della liberalità ricevuta; altrimenti, gli eredi non donatari sarebbero favoriti.

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi del ricorso e ritiene applicabili al caso di specie gli articoli 748 e 749 del codice civile, che permettono di tenere in considerazione ai fini della collazione i miglioramenti apportati al bene.

Il cambiamento della destinazione del bene è una variabile economica che si deve tenere presente ai fini della stima del bene al momento dell’apertura della successione.

La Corte di Cassazione richiama un suo precedente in cui si è ritenuto che l’inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un bene compreso nell’area oggetto dello strumento urbanistico.

Dott.ssa Benedetta Cacace