MOROSITA’ DEL CONDOMINO E LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI COMUNI
Morosità in condominio
Per sospendere la fruizione dei servizi comuni nel condominio basta la morosità per più di sei mesi
Successivamente alla riforma del condominio del 2012, l’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile dà all’amministratore il potere di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per più di sei mesi.
In applicazione di questa norma, il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza del 12 luglio 2017, ha autorizzato un amministratore di condominio a sospendere la fruizione, da parte di una condomina in ritardo di due mesi con i pagamenti degli oneri condominiali, dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d’acqua calda sanitaria.
V. anche
Il giudice ha rilevato che il terzo comma dell’art. 63 pone un unico requisito per la legittima sospensione dei servizi:
– il protrarsi della morosità del condomino nel pagamento dei contributi condominiali per più di sei mesi.
Nel caso in esame, era stato provato che l’inadempimento della condomina riguardava un importo parti ad euro 33.795,98, accumulato lungo un periodo di tempo di circa due anni.
Da un punto di vista processuale, il Tribunale di Treviso ha sottolineato che la materia sottoposta al suo esame rientra tra quelle con riferimento alle quali il tribunale giudica in composizione monocratica ex art. 50 del codice di procedura civile.
Pertanto, l’autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni può essere domandata, come fatto nel caso di specie, anche ricorrendo al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 702-bis codice di rito.
L’articolo 702-bis c.p.c. dispone che:
“Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. […]”.