IL DECRETO FISCALE PRENDE POSIZIONE SULL’USCITA DA SCUOLA PER I MINORI DI 14 ANNI

Uscita da scuola dei ragazzi under 14

È necessaria l’autorizzazione dei genitori per l’uscita da scuola dei ragazzi minori di 14 anni

Si era già molto discusso sull’efficacia delle liberatorie delle scuole da far sottoscrivere ai genitori al fine di far uscire i ragazzini da soli da scuola.

La mancanza di una normativa chiara ed uniforme imponeva alle scuole massima prudenza nel disporre la sottoscrizione di liberatorie da parte dei genitori per l’autonoma uscita dei figli da scuola.

Il decreto fiscale è diventato legge e prende una posizione in merito a tale spinosa questione.

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Il provvedimento stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonché i soggetti affidatari di soggetti minori di 14 anni possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, pertanto anche le scuole paritarie, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e delle specifico contesto a consentite l’autonoma uscita da scuola degli scolari al termine delle lezioni quotidiane.

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Tale autorizzazione ha la funzione di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza disposto dall’articolo 2048 del codice civile, che dispone:

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

L’autorizzazione deve essere inviata anche all’ente locale gestore del servizio se il ragazzino usufruisce del servizio di scuolabus.

Facendo ciò, il personale scolastico, quello addetto al trasporto e l’ente locale gestore del servizio sarebbero esonerati dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche se di rientro a casa alla fine delle lezioni.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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