SENZA ISCRIZIONE DELLA VENDITA AL PRA, IL VENDITORE RESTA OBBLIGATO IN SOLIDO AL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO

Con l’ordinanza n. 8737/2018 del 10 aprile scorso, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte ha stabilito che chi vende un veicolo senza che il trasferimento di proprietà venga annotato nel pubblico registro automobilistico, resta obbligato in solido con l’acquirente al pagamento del bollo, con diritto di rivalsa nei confronti di questi.

Tale pronuncia è stata emessa all’esito di un ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento per tassa auto dell’anno 2010.

Il giudice d’appello aveva ritenuto che la perdita di possesso del veicolo fosse avvenuta nel 2013, quando era stata trascritta nel pubblico registro automobilistico (come da visura) e non dalla data della perdita del possesso per vendita orale del veicolo, come risultante dai documenti con data certa prodotti dal contribuente.

Quest’ultimo, pertanto, con il ricorso per Cassazione ha dedotto la violazione dell’art. 5 del D.L. n. 353/82 convertito nella legge n. 53/83 e della giurisprudenza di legittimità, in tema di valore di praesumptio iuris tantum dell’iscrizione o annotazione al PRA e di prova contraria, in riferimento all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la trascrizione o annotazione nel pubblico registro automobilistico avrebbe posto una presunzione non assoluta ma relativa che poteva essere vinta dalla prova contraria risultante da documenti di data certa.

Vedi anhe

Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto

quand’anche il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non esonera l’intestatario del veicolo dal pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA, dal momento che quest’ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d’imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo”.

Si tratta di un orientamento che si va consolidando nella giurisprudenza di legittimità, ma che desta, tuttavia, qualche perplessità.

Invero, nel motivare in forma abbreviata la propria ordinanza, la Cassazione richiama, tra le altre (nn. 8373/16,  12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005), anche la sentenza n. 10177/99, anteriore alla modifica dell’art. 94 del Codice della Strada, disposto dalla Legge Finanziaria 1998 (L. 27/12/1997, n. 449).

Tale articolo prevede, infatti, al comma 7, che

Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”.

Vedi anche

Nel caso esaminato, la corte sottolinea, tuttavia, la mancanza della trascrizione della perdita di possesso dell’auto al PRA. Di conseguenza, il ricorrente era tenuto a pagare l’imposta,

non perché non fosse sufficientemente provata la vendita del mezzo, ma perché rimaneva comunque, responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente, fino alla trascrizione dell’atto di vendita al PRA”.

Avv. Silvia Zazzarini


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