OPERAZIONI ILLEGITTIME SU LIBRETTI DI DEPOSITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

L’istituto di credito deve risarcire il professionista per aver permesso ad un suo dipendente di compiere operazioni su dei libretti di deposito riguardanti procedimenti esecutivi?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 22118 del 2018

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino aveva condannato la banca a corrispondere ad un notaio un’ingente somma, quale risarcimento del danno, per essere questa risultata inadempiente alle obbligazioni contrattuali inerenti a tre libretti di deposito riguardanti procedimenti esecutivi di cui il professionista era titolare.

Un dipendente del notaio, anche se non titolare del libretti, vi aveva effettuato diversi prelievi.

Secondo la Corte territoriale, il fatto che il dipendente fosse un nuncius del professionista non poteva assolvere la banca dagli obblighi contrattuali su di essa gravanti.

Da ultimo i giudici hanno ritenuto il concorso del fatto colposo del creditore nella misura del 50%, sostenendo che il notaio non aveva controllato il suo dipendente, e si era totalmente disinteressato circa quanto stava accadendo.

Gli Ermellini, investiti della questione, hanno sottolineato come il giudice di secondo grado ha esattamente identificato la responsabilità ricadente sul depositario per omesso controllo della provenienza degli ordini di disposizioni dal depositante. La Banca avrebbe dovuto pretendere che i libretti di deposito venissero movimentati solamente dal titolare, ossia da persona da questo ufficialmente delegata.

La Corte distrettuale tuttavia, ha limitato la responsabilità dell’istituto di credito per effetto del concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno ex art. 1227 c.c.. Il comportamento colposo del professionista si era concretizzato nell’aver permesso al un proprio dipendente di divenire il dominus dei contratti in oggetto, operando in maniera esclusiva su di essi, senza curarsi di conferire legittimità a tali azioni, attraverso il conferimento di una delega formale.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 119, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca, avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario, non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento, senza che la mera annotazione sul titolo possa ritenersi a ciò equipollente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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