TRIBUTI LOCALI NON PAGATI DAL DE CUIUS

Chi ed in quali quote deve pagare i tributi locali non versati dal de cuius

Commissione Tributaria Provinciale Campania Salerno, terza sezione, sentenza n. 2504 del 2018

La Commissione Tributaria con la sentenza in commento ha chiarito che la pretesa impositiva avente ad oggetto tributi locali va esercitata nel rispetto della ripartizione proporzionale dei debiti ereditari tra gli eredi.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale si è pronunciata sulla nullità dell’atto di riscossione, derivante dalla mancata notifica dell’atto impositivo presupposto, e sulla legittimità di tale atto per la mancata ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi del de cuius.

Nello specifico, il contribuente, erede del genitore defunto, era ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento dell’imposta riguardante l’i.c.i., emessa nei suoi riguardi quale erede, dal Comune di competenza.

La notifica degli atti impositivi era stata compiuta successivamente alla morte del de cuius e ad un indirizzo errato, pertanto deve considerarsi avvenuta a persona inesistente.

La Commissione Tributaria Regionale, nel decidere la controversia in questione ha osservato preliminarmente che, comepiù volte statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità:

“in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei suoi destinatari, soprattutto allo scopo di rendere loro possibile un efficace esercizio del diritto di difesa; in tale sequenza l’omissione della notificazione dell’atto presupposto costituisce vizio procedura che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”.

Quindi, con la sentenza in oggetto viene chiarito che è illegittima la notifica avvenuta nei confronti di persona deceduta dopo la sua morte, come la pretesa dell’intero importo ad un solo erede, dovendo questi rispondere solamente in proporzione alla quota ereditaria, come disposto dagli artt. 752 e 1295 del c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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