CRISI MATRIMONIALE, INFEDELTA’ ED ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 21576 del 2018, ha chiarito che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale determina la normale intollerabilità della convivenza e pertanto è causa dell’addebito della separazione.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva respinto il ricorso presentato dall’ex marito contro la sentenza del Tribunale che aveva pronunciato la separazione personale dei due coniugi, disponendo che questo versasse 300 euro al mese in favore della moglie e 300 in favore del figlio.

La Corte d’Appello aveva inoltre sottolineato che la pronuncia di addebito era pienamente giustificata in quanto il ricorrente aveva posto in essere gravi violazioni degli obblighi familiari, essendosi allontanato da casa e avendo intrapreso una relazione extraconiugale, rendendo in tal modo intollerabile la convivenza.

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L’uomo ricorreva quindi in Cassazione sostenendo che la crisi coniugale non era stata causata dalla sua infedeltà ma da reciproche incomprensioni durante gli anni di matrimonio.

L’apprezzamento in merito alla responsabilità di un coniuge nel determinarsi dell’intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica.

Vedere allegato

La prova del nesso causale può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, in base a quanto di recente affermato, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.16859 del 2015, secondo la quale:

“In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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