QUESTIONI DI ADDEBITO: LA CONDOTTA VIOLENTA DEL MARITO ED IL TRADIMENTO DELLA MOGLIE

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, ai fini dell’addebito, la condotta violenta del coniuge non giustifica la violazione del doveri matrimoniali da parte dell’altro

Il Tribunale di primo grado aveva pronunciato la separazione personale di due coniugi, addebitandola al marito, assegnando alla moglie la casa coniugale, affidando la figlia minorenne ad entrambi con domicilio prevalente dalla madre.

La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, addebitando la separazione anche alla moglie.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rammentato che, secondo costante giurisprudenza:

“L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

In base all’art. 151 c.c., la relazione extraconiugale rende abbeditabile la separazione, anche nel caso in cui non si sostanzi in adulterio ma leda la dignità e l’onore dell’altro coniuge.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2059 del 2012 ha precisato che

“grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intolleranza della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”.

I giudici ritengono che detti principi siano stati osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali ha ritenuto provata la relazione della moglie, ed ha affermato che la separazione non è stata determinata dalla mediocrità del rapporto coniugale ma da tale relazione e dalle aggressioni fisiche del marito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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