CADUTA DI CALCINACCI DAL BALCONE: LA RESPONSABILITÀ È DEL CONDOMINIO O DELL’INQUILINO?

Caduta calcinacci dal balcone: di chi è la responsabilità e soprattutto chi paga?

Tribunale Palermo Sez. III, Sent., 07/04/2016

La vicenda va sussunta nell’alveo applicativo dell’art. 2051 c.c..

L’orientamento giurisprudenziale tradizionale, individuava nella norma in oggetto un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe stato pur sempre il fatto imputabile dell’uomo (nella specie del custode), che era venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi.

Successivamente intervenuta sulla questione, la Corte di Cassazione ha, invece, affermato il principio secondo cui la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. Civ., sez. III, n. 993/09; n. 4279/08; n. 24739/07).

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I fatti di causa

L’attrice agisce in giudizio per ottenere, previa declaratoria di responsabilità, la convenuta per avere lasciato in essere una situazione di pericolo e per avere omesso di vigilare sul perfetto stato d’uso del proprio balcone, il ristoro dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro allorquando, mentre transitava a piedi lungo il marciapiedi, veniva colpita da un pezzo di intonaco staccatosi dal balcone dell’appartamento di proprietà della convenuta, riportando lesioni personali.

Secondo il Supremo Collegio, la speciale responsabilità per cosa in custodia ha natura oggettiva, prescinde dalla valutazione del comportamento del custode e presuppone che esista un diretto rapporto causale tra la cosa (in sé o nel suo connaturato dinamismo) ed il danno lamentato; essa, dunque, richiede che il danneggiato provi il menzionato nesso eziologico, mentre, una volta offerta efficacemente tale prova, spetta al custode, che voglia liberarsene, dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito (Cass. Civ., sez. III, n. 18496/13; sez. VI, n. 13514/13), inteso, quest’ultimo, nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

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Ne discende che la responsabilità del custode è esclusa in tutti i casi in cui il fatto sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. Civ., sez. III, n. 21727/12; n. 2563/07; n. 21684/05); in questi casi, non può che negarsi il nesso causale.

Pertanto, facendo applicazione dei principi genericamente posti in tema di onere della prova dall’art. 2697 c.c. e precipuamente in punto di responsabilità del custode, grava sul danneggiato l’onere della prova del verificarsi del fatto e della riconducibilità dei danni patiti in occasione dello stesso alla res in custodia.

Nella vicenda che ci occupa, può dirsi dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (il balcone da cui si sono staccati i calcinacci che hanno colpito dall’alto l’attrice) e l’evento dannoso occorso ai danni dell’attrice, in quanto la stessa ha assolto all’onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell’art. 2051 c.c., avendo provato non solo il fatto storico del sinistro, ma anche il rapporto causale diretto di quest’ultimo con la cosa custodita.

L’evento dannoso non è mai stato oggetto di contestazione da parte della convenuta, che non ha mai neppure contestato che i calcinacci caduti sull’attrice provenissero dal balcone del proprio appartamento.

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Ciò che ha, invece, contestato, è la propria legittimazione passiva, ritenendo che passivamente legittimato rispetto alle attoree pretese fosse il condominio, provenendo l’intonaco crollato da elementi decorativi del balcone, come tali costituenti parti comuni dell’edificio.

A questo proposito, il balcone è quella parte dell’edificio solitamente posta a servizio di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, chiuso almeno da un lato da un parapetto ed al quale si accede da una porta finestra.

La funzione del balcone è per l’appunto quella di dotare l’appartamento di uno spazio aperto al quale accedere e dal quale affacciarsi.

In ambito giuridico due sono le categorie nelle quali si è soliti ricondurre i vari tipi di balcone:

  1. a) balcone incassato;
  2. b) balcone aggettante.

I primi non sporgono rispetto ai muri perimetrali restando, appunto, incassati nel corpo dell’edificio, mentre i secondi sporgono rispetto a muri perimetrali dell’edificio. Questi, come detto in più occasioni dalla giurisprudenza costituiscono un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare ed appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. A questo proposito, la Corte di Cassazione, in continuità con la precedente giurisprudenza di merito, si è espressa affermando che: tutti i rivestimenti e le decorazioni frontali e inferiori dei balconi sono in bene comune quando si inseriscono nel prospetto della facciata; i fregi decorativi sono condominiali nel momento in cui contribuiscono all’arricchimento ornamentale dell’edificio stesso.

Nel corso della causa è emerso che la caduta di calcinacci derivava da condizioni di vetustà del balcone di proprietà della convenuta e che i calcinacci crollati addosso all’attrice, provenivano dal balcone della convenuta, ma non da uno dei fregi posti al di sotto dello stesso quanto piuttosto, come manifestamente indicato dai VV.FF., da uno dei due spigoli esterni; peraltro, se l’intonaco si fosse staccato dal fregio, in quanto parte comune dell’edificio, responsabile sarebbe stato il condominio.

Ad ogni buon conto, la giurisprudenza con quest’ultima pronuncia, ha chiarito che

“i balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso (Cass. Civ., sez. II, n. 8159/96)”.

Avv. Alessandra Di Raimondo


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