CONDOMINIO E APPARTAMENTO CON GIARDINO ESCLUSIVO: LA RECINZIONE E’ DI PROPRIETA’ COMUNE?

Non è di proprietà condominiale ma esclusiva la recinzione del giardino dell’appartamento sito al pian terreno

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 22155 del 2018

Nel caso di specie, una condomina, proprietaria di una unità immobiliare sita al pian terreno di un condominio, aveva adito il Tribunale di primo grado al fine di far accertare che il muretto e la ringhiera del suo giardino, fossero di proprietà comune.

Il Tribunale aveva dichiarato la natura condominiale di tali beni, tuttavia la Corte d’Appello aveva affermato che il muretto perimetrale costituiva oggetto di proprietà esclusiva della condomina, avendo la funzione di recinzione del giardino rientrante nella sua porzione privata, e risultando dal titolo di acquisto dell’unità immobiliare.

Quindi, la Corte d’Appello aveva escluso che il condominio dovesse concorrere al pagamento delle spese di riparazione del bene in questione.

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Secondo costante orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato:

“in tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, che pur risulti inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine all’onere delle spese di riparazione, atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, e quindi a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compreso fra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero ove sussista un titolo negoziale che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, così convenzionalmente assimilato ai muri maestri ed alle facciate”.

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Quindi, in base a tale orientamento la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione sostenendo che il muretto di recinzione, per le sue caratteristiche strutturali, serve esclusivamente all’uso o al godimento di una sola parte dell’immobile, la quale forma oggetto di un autonomo diritto di proprietà, e pertanto aveva rilevato che si tratta di un bene non legato da una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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