SE LA CASELLA PEC DEL DESTINATARIO E’PIENA E LA NOTIFICA NON VA A BUON FINE?

NON E’ VALIDA LA NOTIFICA VIA PEC SE RESPINTA PERCHÉ LA CASELLA E’ PIENA

 

La Sezione Tributaria della Cassazione, nella recente ordinanza n. 2193 del 24/01/2023, (ud. 15/12/2022, dep. 24/01/2023), ha chiarito che allorquando una notifica di atti processuali, effettuata a mezzo pec viene respinta perché la casella pec del destinatario risulta colma, occorre inviarla nuovamente al domicilio fisico rispettando la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. a pena di invalidità della notifica.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che l’Agenzia delle Entrate avesse notificato via pec un’intimazione di pagamento per delle cartelle ad un contribuente.

Quest’ultimo quindi impugnava l’intimazione rilevando vizi di comunicazione. La Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva le rimostranze dell’opponente rilevando la mancata prova della notifica delle cartelle.

Resisteva quindi l’Agenzia delle Entrate, dogliandosi del fatto che la notifica delle cartelle fosse avvenuta, ma incassava un’ulteriore sconfitta atteso che il Giudice d’Appello osservava che le notifiche erano avvenuto dopo la decadenza del termine.

Così l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, adducendo che la notifica precedente effettuata nei termini decadenziali era stata rifiutata dal sistema perché la casella del contribuente risultava “piena”.

In merito la Corte di Cassazione, richiamava l’art. 16-sexies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – rubricato “Domicilio digitale” e introdotto dall’art. 52, D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014, per cui:

Salvo quanto previsto dall’art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.

Come chiaramente disposto dalla norma in argomento, la notificazione degli atti via pec va fatta all’indirizzo che risulti dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis (Codice dell’amministrazione digitale), ovvero presso il Re.G.Ind.E, di cui al D.M. n. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia e non a quella indicata dal difensore,

trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo p.e.c. del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel Re.G.Ind.E.”

Di tal guisa occorrerà previamente procedere alla notifica, solamente alla p.e.c. del difensore domiciliatario, salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile. Al contempo, il dispositivo in parola

attenua l’efficacia prescrittiva l’art. 82, R.D. n. 37 del 1934, che, stante l’obbligo di notificazione tramite p.e.c. presso gli elenchi/registri normativamente indicati, può assumere rilievo unicamente in caso di mancata notificazione via p.e.c. per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria” (cfr. Cass., sez. 3, 11/07/2017, n. 17048; Cass., sez. 3, 08/06/2018, n. 14914; Cass., sez. 6-2, 23/05/2019, n. 14140; Cass., sez. L, 20/05/2019, n. 13532; Cass., sez. 3, 29/01/2020, n. 1982; Cass., sez. 6-3, 11/02/2020, n. 3164; Cass., sez. 1, 03/02/2021, n. 2460).

In un momento antecedente la Suprema Corte (Cass. 11/02/2020, n. 3164) si era espressa rilevando che :

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.

Sembra quindi essere onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di pec, per assicurare gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti processuali.

Tuttavia, gli Ermellini, nell’ordinanza in esame (n. 2193/2023) hanno innovato l’orientamento, segnalando un diverso indirizzo di cui alla pronuncia della Cassazione del 20/12/2021, n. 40758, per la quale,

se la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione non imputabile al notificante – essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi (Cass., 20/05/2019, n. 13532, Cass., 21/03/2018, n. 8029) – il notificante stesso deve ritenersi abbia il “più composito onere”, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto”

Al pari le  Sezioni unite con pronuncia n. 14594 del 15 luglio:

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (conf. Cass., 19/07/2017, n. 17864, Cass., 31/07/2017, n. 19059, Cass., 11/05/2018, n. 11485, Cass., 09/08/2018, n. 20700).

L’orientamento più recente richiamato, appoggiato dalla Suprema Corte de qua, ricorda che è da escludersi che l’identificazione del c.d. domicilio digitale sopprima la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva,

uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/02/2021, n. 3557), e solo così potranno conservarsi gli effetti della originaria notifica”.

Così, se la notifica non si perfeziona perché il destinatario non ha reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella p.e.c., anche se la colpa ricade sul destinatario stesso, la parte notificante deve provvedere tempestivamente (nei termini ex art. 325 c.p.c. dimezzati) al suo rinnovo, secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti, c.p.c., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ultima parte, del (citato) D.L. n. 179 del 2012,

prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)” (Cass., 18/11/2019, n. 29851).

Per gli Ermellini, tale onere del notificante risulta ragionevole perché:

se si può ritenere che l’elezione di domicilio fisico non impedisca l’utilizzo di quello telematico sopra richiamato, ciò non può viceversa imporre al difensore destinatario della notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo elettronico di ricezione appositamente eletto; e, parimenti, l’onere del notificante si articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione di domicilio fisica; pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell’ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio (nell’odierna fattispecie, fisico), nell’eventualità di casella telematica piena” (presso il domicilio digitale più sopra ricordato) per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto, e ciò a valere solo nel caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun’altra appendice alla condotta esigibile dal notificante” (conf. Cass. 40758 del 21).

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Cassazione civile sez. trib. – 24.01.2023, n. 2193