IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA PER FIRMA ILLEGGIBILE SULL’AVVISO DI RICEVIMENTO

IMPUGNATA LA CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA PER LA FIRMA ILLEGGIBILE SULLA RICEVUTA DI RITORNO

E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso di una donna che asseriva di non aver ricevuto una cartella di pagamento e che proponeva una querela di falso disconoscendo la firma sulla ricevuta di ritorno.

Si tratta della pronuncia della Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1686.

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, una donna aveva adito il Giudice di Pace di Milano chiedendo l’annullamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada.

In particolare la donna affermava di non aver ricevuto alcuna notifica ma Equitalia produceva in giudizio l’avviso di ricevimento dimostrando che la contribuente aveva ricevuto l’atto.

Dunque la donna disconosceva la firma ivi apposta proponendo querela di falso.

Raccolta l’eccezione dell’attrice la Magistratura, pur disponendo una CTU grafologica, dichiarava inammissibile la querela di falso perché ritenuta esplorativa perché volta a verificare un fatto che non era stato oggetto di pubblica attestazione da parte dell’agente notificatore. Dunque il dato non era coperto da pubblica fede.

La firma era stata apposta nella sezione “firma del destinatario o di persona delegata” e veniva omessa ogni altra precisazione da parte dell’agente postale.

La sottoscrizione quindi non poteva essere attribuita all’attrice e l’atto ben avrebbe potuto essere ricevuto da altri soggetti autorizzati dall’ordinamento a riceverlo, come familiari, conviventi, collaboratori, portiere ecc…

La citazione veniva quindi rigettata.

La donna ricorreva in appello e la decisione di primo grado veniva riformata e veniva accolta la querela di falso proposta.

L’Ente quindi impugnava la decisione innanzi alla Corte di Cassazione e le Poste Italiane proponevano ricorso incidentale che trovava accoglimento in terzo grado.

La questione verteva sulla distinzione tra le regole di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall’art. 149 c.p.c e dalla l. n. 890/1982) e quelle di notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001).

La Suprema Corte affermava quanto segue:

in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890/1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell’art. 7 l. n. 890/1982, quando la firma illeggibile apposta sull’avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”.

Così gli ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso principale e accoglievano il ricorso incidentale cassando la sentenza impugnata e quindi dichiarando inammissibile la querela di falso e condannando la donna alla rifusione delle spese processuali in favore di Poste Italiane s.p.a. e del Comune e della Agenzia delle entrate riscossione.

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Cass. civ., sez. I, ord., 19 gennaio 2023, n. 1686