LA MESSA ALLA PROVA NEL PROCESSO PENALE CON LA RIFORMA CARTABIA

LA RECENTE RIFORMA CARTABIA NEL PROCESSO PENALE HA ESTESO L’APPLICABILITA’ DELL’ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

L’istituto della sospensione del processo per l’esperimento della c.d. “messa alla prova” è una modalità alternativa di definizione del processo, cui si può ricorrere sin dalla fase delle indagini preliminari ed attraverso cui l’imputato (o l’indagato), ottiene un periodo di prova che, laddove si concluda con esito positivo, determinerà una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato.

La recente Riforma Cartabia nel processo penale, ha esteso l’applicabilità dell’istituto della “messa alla prova” sia aumentando il novero dei reati che ne consentono l’accesso e che si prestano, per loro natura, all’avvio di percorsi di risocializzazione e riparazione, appunto fondamenti della “messa alla prova”, sia prevedendo la possibilità di proporne l’applicazione anche per il Pubblico Ministero.

L’istanza di accesso alla misura premiale può essere formulata in udienza o nel corso delle indagini preliminari.

L’art. 464 bis c.p.p. attiene la formulazione dell’istanza in udienza.

In questo caso l’imputato può chiedere un termine fino a 20 giorni per presentare la richiesta di accesso alla misura.

Quanto ai termini di presentazione restano i medesimi ante riforma:

 

  • in sede di udienza preliminare, l’istanza di accesso alla messa alla prova deve essere presentata entro le conclusioni;
  • in caso di giudizio direttissimo o citazione diretta a giudizio, l’istanza deve essere presentata entro l’apertura del dibattimento;
  • in caso di decreto penale di condanna, l’istanza deve essere presentata contestualmente all’atto di opposizione;
  • nel giudizio immediato, l’istanza deve essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

 

Nella citazione diretta invece, l’istanza deve essere presentata entro la conclusione dell’udienza predibattimentale.

Di seguito la nuova formulazione dell’art. 464 bis c.p.:

1. Nei casi previsti dall’articolo 168 bis del codice penale, anche su proposta del pubblico ministero, l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. 5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

Con riferimento invece all’istanza presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 464 ter 1 c.p.p., la stessa viene contenuta nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ove deve essere indicato anche la durata ed i contenuti essenziali del programma della messa alla prova.

A tal fine il Pubblico Ministero procedente può avvalersi anche dell’UEPE.

Ricevuto l’avviso, l’indagato avrà 20 giorni per decidere se aderire.

In caso positivo, gli atti verranno trasmessi al GIP unitamente all’imputazione.

Il Giudice per le Indagini preliminari dovrà poi, valutata l’ammissibilità della richiesta ed escluso che sussistano cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), chiedere l’elaborazione del progetto.

Dell’accesso alla misura, deve esserne dato avviso alla persona offesa, tramite l’ufficio del PM.

Ricevuto l’avviso, la persona offesa può depositare una propria memoria.

La fase si svolge in forma meramente cartolare, ma il Giudice può, se necessario, fissare un’udienza anche per verificare l’effettiva volontà dell’imputato.

In questo caso, il Giudice pronuncerà ordinanza di accoglimento o rigetto, a seguito dell’udienza camerale di cui sopra.

Di seguito l’art. 464 ter 1 c.p.p.:

1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415 bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464 quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. 5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato. 7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.”.