RIFORMA CARTABIA: L’ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

ART. 131 BIS C.P. – L’ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO  DOPO LA RIFORMA CARTABIA

L’istituto della particolare tenuità del fatto, risponde alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità del diritto penale.

Invero giacché le norme penali prevedono, al ricorrere dell’integrazione della fattispecie criminosa ivi prevista, l’applicazione di pene che, rispetto agli altri rami dell’ordinamento, sono maggiormente limitative dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, il legislatore ha previsto tutta una serie di tutele ed istituti volti a determinare una applicazione della materia penale solo in estrema ratio.

Partendo da tale noto presupposto, l’Organo Giudicante ha l’onere di valutare adeguatamente i fatti di causa, bilanciandone correttamente le circostanze ed applicare le conseguenze previste dalla legge penale, limitative dei diritti dei soggetti, solo laddove necessario.

Con il nuovo art. 131-bis c.p. il beneficio è applicabile a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni.

L’art. 131 bis c.p. però non può applicarsi alle seguenti categorie di reati

  • delitti integrati in occasione o a causa di manifestazioni sportive, se puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione;
  • delitti di violenza e minaccia al pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza;
  • la quasi totalità dei delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (peculato ex I comma art. 314 c.p., la concussione, corruzione e l’indebita induzione a dare o promettere utilità);
  • incendio colposo e incendio boschivo;
  • costrizione o induzione al matrimonio;
  • lesioni personali nelle ipotesi aggravate:
  1. ex articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1:
  2. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso: omissis.. 2) contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; ..omissis.. 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies; 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa” e dunque nelle ipotesi di lesione commesse in occasione dei reati di cui agli artt. 612-bis (Atti persecutori), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con un minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) c.p.
  3. ex art. 577, comma I n. 1, comma II: “Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; omissis..La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.” e dunque nelle ipotesi di lesioni personali contro un ascendente, discendente, coniuge – separato o divorziato – persona stabilmente convivente o legata al colpevole da relazione affettiva, fratello o sorella, affine in linea retta;
  4. ex art. 583, II comma e dunque nelle ipotesi di lesioni personali c.d. gravissime: “..omissis..La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”;
  • diversi reati contro la persona tra cui quello attinenti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, interruzione colposa di gravidanza, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minore, corruzione di minorenne, adescamento di minori, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e tortura;
  • per determinati reati contro il patrimonio tra cui la rapina, ma nelle sole ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma (“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, ..omissis…La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.”), estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita;
  • reati ex art. 19, V comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ovverosia interruzione volontaria di gravidanza effettuata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
  • reati in materia di sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 309/1990, fatta eccezione per le ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5;
  • reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

L’articolo in commento specifica che, per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità, può valutarsi anche la “condotta susseguente al reato”.

Si valorizzano quindi le condotte risarcitorie o riparatorie poste in essere successivamente all’integrazione della fattispecie criminosa.

Si riporta in conclusione la nuova formulazione dell’art. 131 bis c.p.:

Ai sensi dell’art. 131 bis c.c. aggiornato dalla recente riforma Cartabia: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.