QUANDO LA DISATTENZIONE DELLA VITTIMA NON ESCLUDE LA COLPA DEL CUSTODE PER CASO FORTUITO

IL CUSTODE, OSSIA COLUI CHE ESERCITA UN EFFETTIVO E NON OCCASIONALE POTERE MATERIALE SULLA COSA, TALE DA COMPORTARNE IL DOVERE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, ONDE IMPEDIRE LA PRODUZIONE DI DANNI A BENI O A TERZI, È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DALLA COSA

Il Custode, ossia colui che esercita un effettivo e non occasionale potere materiale sulla cosa, tale da comportarne il dovere di vigilanza e di controllo, onde impedire la produzione di danni a beni o a terzi, è responsabile per i danni cagionati dalla cosa.

All’infortunato spetta l’onere di provare il danno ed il nesso di causalità, mentre il custode deve provare che l’insidia era evitabile oppure che il danno si è verificato per caso fortuito o forza maggiore.

Può anche sussistere un c.d. “concorso di colpa del danneggiato” laddove si possa ritenere la colpa in percentuale tra l’utente, che avrebbe dovuto stare più attento ed il custode che avrebbe dovuto curare dippiù la cosa sottoposta alla sua vigilanza ed allora verrà riconosciuto sì un risarcimento, ma ridotto in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Vi sono fiumi di Giurisprudenza in materia che valutano le singole casistiche.

Tra le diverse pronunce, risulta interessante la recente ordinanza della Cassazione civile, sez. III, del 19 dicembre 2022, n. 37059 per cui:

Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno”

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

Il Custode ha il potere dovere di vigilanza e di controllo sulla cosa al lui affidata.

Nel novero delle casistiche del caso fortuito rientra anche l’irresponsabilità del danneggiato, laddove per caso fortuito può intendersi l’evento non determinabile a priori ma solo a posteriori.

Dunque il custode, per scagionarsi dalla responsabilità delle cose avute in custodia, può dimostrare la ricorrenza del caso fortuito che può quindi riguardare la condotta del danneggiato che ha inciso nell’evento, al punto da sovrapporsi alla natura della cosa.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che una donna avesse convenuto in giudizio un super condominio e la società amministratrice, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una caduta che ella aveva subito scendendo dal marciapiede posto in corrispondenza del civico del condominio, quando era inciampata in una buca posta a ridosso del cordolo.

La donna otteneva una vittoria in primo grado ma le sue istanze venivano rigettate in secondo grado   atteso che, secondo la Corte territoriale, non era risultato che il sinistro si fosse verificato “a causa di una situazione di obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno” atteso che il dislivello era ben visibile e che risultava che il danno poteva evitarsi usando attenzione, anche considerato che si trattava di un luogo frequentato dall’attrice. La Corte concludeva quindi escludendo che

nel caso in esame sussistesse una situazione di obiettiva pericolosità, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno e per contro devesi ritenere che il sinistro si sia verificato per una colpevole distrazione” dell’appellata.

La donna quindi ricorreva in Cassazione e la Suprema Corte accoglieva il primo motivo del suo ricorso ritenendo gli altri assorbiti.

In particolare la donna lamentava in primis la violazione degli artt. 2051,1227 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. giacché per il configurarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c.

e’ necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa”

Gli ermellini quindi richiamando le considerazioni della stesa Corte n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020 e n. 4035/2021, ribadivano che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.

Affinché la condotta disattenta della vittima integri il caso fortuito invero, occorre sia che venga dimostrato che la vittima abbia tenuto una condotta negligente, sia che quella condotta non fosse prevedibile.

Così, nel caso specifico, il giudice di legittimità riteneva che

della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano”

La condotta dunque rileva semmai ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia ai sensi dell’art. 1227 c.c.

La pronuncia di rigetto del secondo grado veniva quindi cassata ed il giudizio veniva rinviato, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello competente territorialmente in diversa composizione.

Scarica le sentenza

Cassazione civile sez. III – 19.12.2022, n. 37059