SPESE STRAORDINARIE: LA DIVISIONE PUO’ NON ESSERE AL 50%

LE SPESE STRAORDINARIE NON VANNO NECESSARIAMENTE SUDDIVISE IN RAGIONE DELLA METÀ PER CIASCUNA PARTE, SECONDO IL PRINCIPIO GENERALE VIGENTE IN MATERIA DI DEBITO SOLIDALE, MA RIPARTITE TENENDO CONTO DEL DUPLICE CRITERIO DELLE RISPETTIVE SOSTANZE PATRIMONIALI DISPONIBILI E DELLA CAPACITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE O CASALINGO DI CIASCUN CONDEBITORE

Le spese straordinarie sono gli esborsi per la prole, che non hanno il carattere della ordinarietà o meglio, sono quelle uscite di denaro imprevedibili ed imponderabili.

Proprio in ragione della loro natura, tali spese non possono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento dei figli. Invero, trattandosi di spese dal carattere eccezionale, non può pronosticarsi la loro debenza a priori.

Al contrario, per meglio comprendere, le spese ordinarie, sono quelle attinenti la vita di tutti i giorni, che possono facilmente individuarsi (ad esempio per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana e così via).

Per facilitare l’identificazione delle spese straordinarie, i diversi Tribunali hanno istituito dei protocolli, una sorta di vademecum sulle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio o modifica e su altre statuizioni in materia di famiglia.

Ai sensi dell’art. 147 c.c.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.

La norma deve interpretarsi di concerto con il disposto ex art. 337-ter c.c. che sancisce che la misura del mantenimento in capo al genitore, deve essere proporzionata al suo reddito.

E’ nella sentenza di separazione o divorzio che viene decisa la misura delle spese straordinarie e, normalmente, viene fissata al 50% ciascuno.

Tuttavia, come ricordato dalla recente ordinanza 6933/2023 della I Sezione della Corte di Cassazione, le spese straordinarie per i figli non devono essere obbligatoriamente suddivise nella misura della metà per ogni parte, ma devono essere ripartite sulla base delle rispettive sostanze patrimoniali e alla capacità di lavoro di ciascun obbligato.

Nella fattispecie sottesa alla pronuncia in esame, il Tribunale di primo grado aveva stabilito a carico del padre, l’obbligo del versamento di € 1.100,00 per ciascun figlio, oltre all’80% delle spese straordinarie.

L’uomo riteneva la statuizione ingiusta e quindi ricorreva in appello ma la Corte territoriale rigettava le sue doglianze.

L’uomo decideva quindi di resistere in Cassazione, lamentando che i giudici di merito, non avessero tenuto adeguato conto dei suoi redditi e delle effettive esigenze dei figli.

Ricordava la Suprema Corte che

la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (cfr., per tutte, Cass. n. 28483/2022).

Specificavano gli ermellini, nella pronuncia in commento, che la pronuncia impugnata aveva tenuto conto delle effettive possibilità del genitore onerato dall’assegno. Il padre infatti godeva di un reddito di gran lunga maggiore rispetto alla madre.

Si accoglievano però le eccezioni sulle spese straordinarie.

Per la Corte le spese straordinarie

non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore” (cfr. Cass. n. 25723/2016).

Nel caso di specie, l’attribuzione in capo al padre dell’80% delle spese non era giustificata. Infatti il giudice di merito

non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste nella più elevata misura dell’80% a carico del padre – già onerato da un congruo assegno di mantenimento determinato comparando i redditi caratterizzati, peraltro, dal minore rapporto di uno (la madre) a tre (il padre)”.

La pronuncia impugnata quindi veniva cassata con rinvio.

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Cass. n. 6933.2023