COSA SUCCEDE SE NEL SINISTRO STRADALE E’ COINVOLTA UNA SOLA VETTURA?

I DANNI DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE CON UN UNICA AUTO

In caso di incidente stradale, il danneggiato (a meno che non abbia la piena responsabilità del sinistro) ha diritto al rimborso dei danni subiti. Ciò ad esempio in conseguenza di un tamponamento di un autoveicolo guidato dal conducente assicurato con polizza RCA, ossia la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli autoveicoli.

Come noto, l’assicurazione RCA, è obbligatoria e copre contro i danni provocati a terzi nei limiti del massimale.

Quando accade un sinistro stradale, si ricorre alla procedura ordinaria o al risarcimento diretto.

Nel primo caso, si inoltra una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro e si chiede il ristoro per i  danni subiti dal veicolo e per le eventuali lesioni fisiche riportate dai passeggeri.

Nel risarcimento diretto, ci si rivolge alla propria compagnia. Il risarcimento diretto si applica solamente laddove il sinistro sia avvenuto tra due soli veicoli; sono state identificate le targhe delle vetture; si tratti di veicoli immatricolati e assicurati in Italia; sia accaduto un urto diretto tra le due auto e se eventuali lesioni fisiche dei conducenti, rimangano nel limite del 9% di invalidità.

Dunque, come primo step va contattata l’Assicurazione esponendo la dinamica dei fatti e chiedendo il risarcimento occorso. L’Assicurazione procederà alla verifica della dinamica dell’incidente e provvederà alla liquidazione del danno o rifiuterà di procedere, con diniego motivato.

Nel secondo caso si procederà con invito a negoziazione assistita, obbligatoria nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Esperito il tentativo di negoziazione, in caso di esito negativo, sarà possibile adire la Magistratura per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro.

Ma cosa succede se nel sinistro è coinvolta una sola autovettura?

Ai sensi dell’art. 141 cod. ass. (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209):

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.

La struttura della norma sembra supporre il coinvolgimento di più veicoli e dunque si è creato un dubbio interpretativo, poi risolto con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 35318 del 30/11/2022 per cui:

La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.”.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in commento, accadeva che marito e figli di una donna deceduta in un sinistro stradale, avessero adito la giustizia ex art. 141 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005) chiedendo il risarcimento dei danni patiti per il decesso della donna.

La donna periva mentre viaggiava a bordo della vettura del marito, guidata da quest’ultimo, che aveva sbandato ed era uscito fuori strada, incidentandosi.

Gli eredi chiamavano dunque la società di assicurazione del veicolo, chiedendo il risarcimento del danno dallo stesso subito iure proprio per la perdita della relazione e il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dalla de cuius.

Il Tribunale di primo grado aveva quindi condannato l’assicurazione al risarcimento del danno subito iure proprio tenendo conto del concorso di colpa della vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ma rigettava quello iure hereditatis perché la morte della donna era avvenuta poco dopo il sinistro.

La società di assicurazione ricorreva quindi in appello contestando l’applicabilità dell’art. 141 C.d.A. e la risarcibilità del danno in favore del conducente responsabile del sinistro ottenendo una vittoria.

La Magistratura in secondo grado rilevava che il Tribunale di prime cure era caduto in errore decidendo per il risarcimento per la perdita del rapporto coniugale, omettendo di valutare che il conducente rimane escluso dall’art. 129 e da ogni procedura di risarcimento disciplinata dal Codice delle assicurazioni e che la colpa del sinistro ricadeva interamente sul marito che aveva perso improvvisamente il controllo dell’autovettura, andando a sbattere violentemente contro il guardrail, così cagionando il decesso della consorte trasportata.

Ancora, secondo la Corte, l’art. 141 cda ha natura eccezionale, potendo trovare applicazione, solo per sinistri verificatisi con il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore.

Rimaneva escluso nel caso in esame dunque, il presupposto dell’azione

ossia la pluralità di assicuratori che devono rispondere dello stesso sinistro a titolo di RCA”.

L’uomo quindi ricorreva in Cassazione ma incassava ancora una sconfitta.

Nell’occasione veniva risolto dalle Sezioni Unite un quesito di interpretazione attinente:

“l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta” attesa l’esistenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della Terza Sezione civile sul punto.

Orbene, emergeva che un primo orientamento risalente al 2017 contrastasse con alcuni successivi.

Per la Cass. n. 16477/2017

la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

Per la  Cass. n. 25033/2019 : “ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli”.

Per la Cass. n. 17963/2021:

in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito”.

Dunque, anche in tal caso, la Corte ha previsto che la tutela rafforzata del trasportato posta alla base dell’art. 141 cod. ass.

emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito”, mentre “nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141” atteso che ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, il danneggiato ha l’onere di provare il danno ed il nesso di causalità ed invece il vettore deve provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Dunque, l’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Per le Sezioni Unite, l’art. 129 cod. ass. è un corollario del principio generale ed esclude che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994).

Il principio risiede anche nell’art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato da altri onerando del risarcimento l’autore del danno.

L’impedimento, che rilevava nel caso di specie, non poteva essere superato dal marito, responsabile del sinistro, nemmeno invocando l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del trasportato, assimilando pertanto la sua posizione a quella della vittima primaria.

Quanto poi all’ambito operativo dell’art. 141 cod. ass. per cui

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’art. 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150”,

il risarcimento presuppone il coinvolgimento innanzitutto dell’impresa assicuratrice del vettore, che deve procedere alla liquidazione del risarcimento, nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti.

Successivamente quindi vi è la possibilità per l’impressa di assicurazione di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.

Partendo quindi da diversi interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n. 440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009) che avevano ritenuto inammissibili i dubbi di costituzionalità sollevati in merito al fatto che con l’azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del vettore, verrebbe esclusa possibilità per il trasportato di agire nei confronti del vero responsabile del danno, gli Ermellini precisavano che ne derivava che il dispositivo dell’art. 141 cod. ass. costituisce uno strumento eventuale e alternativo, ulteriore rispetto alle azioni ex artt. 2043 e 2054 c.c. nonché concorrente con l’azione ex art. 1681 c.c. (trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale – cfr. Cass. n. 10629/1998).

Dunque, in conclusione, in merito alla questione attinente il dubbio se l’art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l’azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, concludeva ritenendo che la seconda possibilità dovesse essere esclusa giacché per l’azione risulta necessario il coinvolgimento di almeno due veicoli atteso che, come prescritto dall’art. 12 preleggi, occorre far fede al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e alla luce dell’intenzione del legislatore e, dunque, l’utilizzo del plurale, rende palese che l’art 141 cod. ass. non preveda l’ipotesi per cui il sinistro avrebbe coinvolto un solo veicolo, anche considerato che il meccanismo sotteso al dispositivo in argomento, prevede il coinvolgimento di due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile.

Cassazione civile sez. un., 30.11.2022, (ud. 13.09.2022, dep. 30.11.2022), n.35318