NESSUNA DIFFERENZA TRA ASSOLUZIONE AI SENSI DEL I O II COMMA ART. 530 C.P.P.
L’ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETÀ DELLE PROVE EQUIVALE A TUTTI GLI EFFETTI ALLA MANCANZA ASSOLUTA DI PROVE, TANTO È VERO CHE COSTITUISCE PRONUNCIA PIÙ FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLA DI ESTINZIONE DEL REATO
Ai sensi dell’art. 530 c.p.p.:
“1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza”
La norma in commento elenca le diverse formule dell’assoluzione. Il primo comma si occupa dell’assoluzione in c.d. “formula piena” laddove sia stata accerta l’innocenza dell’imputato o perché il fatto non è avvenuto; o in quanto il fatto è avvenuto ma il reato non è stato commesso dall’imputato ma da un altro soggetto; o perché il fatto è accaduto ma manca un elemento tipico occorrente alla configurazione del reato; o in quanto il fatto non ha rilevanza penale (essendo per esempio la fattispecie sussumibile nella materia civile) oppure se il fatto reato è stato commesso da un soggetto non imputabile (per esempio per infermità totale di mente) o non punibile (per esempio per le c.d. immunità).
Il secondo comma invece risponde al principio per cui nessuno può essere punito se non in forza di prove di colpevolezza gravi ed incontrovertibili e dunque la condanna può essere pronunciata solo laddove la sua responsabilità penale sia stata accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
In ogni caso l’insufficienza di prove equivale alla mancanza assoluta di prove.
Il concetto è stato ribadito dalla III sezione della Cassazione penale con sentenza n. 43598/2022 per cui l’assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove equivale a tutti gli effetti alla mancanza assoluta di prove, tanto è vero che costituisce pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (conf. Cass. pen., sez. II, 5 settembre 2018, n. 39960).
La suddetta conclusione partiva da un’ impugnazione dell’imputato di una pronuncia ai sensi del II comma dell’art. 530 c.p.p., invocando invece l’assoluzione ai sensi del I comma del medesimo articolo.
Ebbene la Suprema Corte rilevava che non vi era l’interesse dell’imputato a proporre tale impugnazione, in quanto la formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria,
“né segnala residue perplessità sull’innocenza dell’imputato, né tantomeno spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili come comprovato dal tenore letterale degli artt. 652 e 654 c.p.p.”
Il principio in argomento veniva ribadito anche dalla III Sez. della Cassazione penale con pronuncia n. 51445 del 15/09/2016 – dep. 02/12/2016, Rv. 268397 per cui
“non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., anche in ordine agli effetti extrapenali”.
Ebbene, ne consegue che, anche in punto di discussione finale, ove il legale formula le richieste conclusive per il proprio assistito, non vi è differenza in termini giuridici tra le due formule assolutorie dato che entrambi i commi dell’art. 530 c.p.p. prevedono un giudizio il cui valore finale è equivalente.
Ne consegue quindi che non vi è alcun pregiudizio sulla specifica indicazione o mento dei diversi commi nelle richieste assolutorie (cfr. Sez. 4, n. 41369 del 19/06/2018 – dep. 25/09/2018, Rv. 274033).
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Cassazione penale sez. V, 27.10.2022, (ud. 27.10.2022, dep. 16.01.2023), n.1358

