CONDOMINI MOROSI?

VALIDA L’OPPOSIZIONE A PRECETTO DEL CONDOMINIO CHE CHIEDE LA RIVALSA SUI CONDOMINI MOROSI PRIMA DELL’AGGRESSIONE AL CONDOMINIO

Con la recente pronuncia della II sezione della Cassazione civile n. 5043 del 17 febbraio 2023, n. 5043, la Suprema corte ha ribadito il seguente principio di diritto:

Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo”

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, accadeva che dei condomini opponessero un precetto, deducendo la violazione dell’art. 63 comma 2 disp. att. c.c., in quanto il creditore, in base a titoli esecutivi giudiziali formatisi contro il Condominio, aveva notificato gli atti di precetto nei confronti dei singoli condomini in regola con i pagamenti pro quota dovuti, senza la preventiva escussione dei condomini morosi.

Il creditore, sconfitto negli altri gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione di statuizione di esistenza della violazione dell’art. 63, I e II comma disp. att. c.c. lamentando di aver agito nei confronti dei condomini non morosi solo a seguito della conclamata inadempienza e insolvenza del Condominio e comunque in forza di titoli emessi dal Tribunale.

I motivi però venivano ritenuti infondati. Nello specifico gli ermellini ribadivano che l’art. 63 disp. att. c.c., dispone che l’amministratore

e’ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” ed ancora: “(i) creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.

Si rilevava dunque che la legge stessa avesse stabilito che l’obbligo di pagamento dei condomini adempienti fosse subordinato alla preventiva escussione del moroso.

L’obbligazione dei condomini adempienti dunque, è solo sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l’intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi, laddove per tale s’intende il condomino che non ha versato all’amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore.

Dunque, il creditore che voglia convenire i singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti di quelli morosi dei cui dati è venuto eventualmente a conoscenza per  comunicazione dall’amministratore.

Scarica la sentenza

Cassazione civile sez. II – 17.02.2023, n. 5043