PAGAMENTO DELL’IMU E ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’

Se l’erede legittimario non provvede entro 10 anni dal decesso del parente defunto né ad accettare né a rifiutare l’eredità decade da ogni diritto.

Pagare l’IMU non può valere come accettazione tacita dell’eredità

Un problema frequente, specie se l’eredità è costituita da beni immobili che dovrebbero andare in proprietà a più coeredi, è quello legato alla durata ultradecennale delle procedure di successione, durata dovuta al mancato accordo tra i coeredi.

I soggetti individuati dalla successione diventano proprietari dei beni in comunione, cioè ogni erede è comproprietario con gli altri eredi dei beni oggetto della successione e, pertanto, in caso di mancato accordo tra gli eredi che porti allo scioglimento della comunione, non ne potrà disporre autonomamente.

V. anche

Il nostro ordinamento prevede che il diritto di accettare l’eredità si prescrive dopo che sono trascorsi 10 anni dall’apertura della successione ed in tutti i casi in cui un erede non accetti la sua quota di eredità entro i 10 anni successivi all’apertura della successione, viene a decadere sia dal diritto di accettare che da quello di rinunciare alla medesima eredità.

A quel punto, la legge prevede che il diritto di accettare si trasmette ai suoi discendenti diretti in base al principio della rappresentazione, espresso dall’articolo 467 del codice civile.

“La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.

L’interpretazione prevalente ritiene che il semplice pagamento di imposte non comporti l’accettazione tacita dell’eredità soprattutto nel caso rappresentato da immobili in cui è necessaria la trascrizione dell’accettazione che per questo deve essere fatta di fronte ad un notaio o ad momento della vendita dell’immobile stesso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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