EREDITA’: L’ACCETTAZIONE

ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

PREMESSA

L’accettazione di eredità, con la quale si manifesta l’intenzione di voler diventare erede, può essere espressa o tacita.

Il diritto si prescrive nel termine di 10 anni dall’apertura della successione, sempreché gli altri eredi o i potenziali creditori non chiedano al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve accettare o rinunziare,  e ha effetto retroattivo, per cui l’erede subentra al defunto senza interruzioni temporali e quindi dal momento dell’apertura della successione.

L’art. 476 c.c in merito alla seconda dispone che:

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede’.

Costituiscono esempi di accettazione tacita, ad esempio: il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari, la vendita di beni ereditari, il deposito della domanda giudiziale di divisione ereditaria.

Infatti secondo l’art. 477 del c.c.

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

E secondo l’art. 478 del c.c.

‘ La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.’

Differentemente, colui che deve ancora accettare l’eredità, può compiere alcune limitate attività individuate dall’art. 460 c.c, secondo cui :

il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528 c.c.’

QUESTIONE

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, n. 346 del 1990, impone di presentare una dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, entro un anno dalla morte del dante causa .

Ci si chiede se il pagamento delle imposte riferite alla dichiarazione di successione siano espressione di una accettazione dell’eredità.

La risposta, negativa, viene fornita dalla giurisprudenza sotto richiamata.

LA SENTENZA

Secondo una recente sentenza della Cassazione Civile, n. 22017 del 2016:

l’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di una attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c., l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità degli atti di gestione.’, (…), la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo’.

Avv. Elisa Bustreo


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