IL PIGNORAMENTO PER GLI INVALIDI

Effettuare un pignoramento ad una persona invalida

Chi è portatore di handicap e per tale ragione, titolare di una pensione di invalidità o intestatario di una macchina acquistata con l’utilizzo dei benefici fiscali riconosciuti a tale categoria di soggetti, è in parte al riparo da eventuali aggressioni dei creditori.

Il pignoramento a persona invalida può avvenire solamente entro dei limiti determinati.

Prima di comprendere i limiti e le condizioni in cui può esercitarsi il pignoramento ad una persona invalida, ricordiamo quali sono le armi che ha a disposizione il creditore per aggredire i beni del debitore.

V. anche

Questi può optare tra un pignoramento dei beni mobili presenti in casa o in possesso di terzi, un pignoramento degli immobili, dello stipendio, della pensione o del conto corrente.

Nel caso in cui il debitore riceva redditi periodici da altri soggetti, come canoni di locazione o provvigioni, il creditore può pignorare tali somme ancor prima che vengano corrisposte al titolare.

Quali sono i limiti al pignoramento a persona invalida?

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che non sono soggetti a pignoramento i crediti aventi ad oggetti sussidi di garanzia o di sostentamento a persona comprese nell’elenco dei poveri, o sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

La Corte di Cassazione, in numerose occasioni ha ribadito che la pensione di invalidità non si può pignorare, e con la sentenza n. 5761/1999 si legge ad esempio che il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità è stabilito nell’interesse pubblico e pertanto, il pignoramento di essa, al di fuori dei limiti consentiti, è nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche d’ufficio.

La pensione di invalidità civile al 100% e l’indennità di accompagnamento hanno carattere assistenziale e non previdenziale, dato che sono volte a garantire solamente il minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia.

Da quanto appena esposto si deduce anche l’impignorabilità dell’accompagnamento, ossia del particolare beneficio che viene riconosciuto a chi è invalido al 100% che non sia in grado di deambulare senza il permanente aiuto di un accompagnatore. Tale principio è stato confermato anche dal Tribunale di Padova con l’ordinanza del 14 gennaio 2016.

Invece si può pignorare la pensione di inabilità, erogata ai sensi della legge n. 222/1984 art.2, infatti essa rientra tra le pensioni a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettante ai lavoratori.

Il pignoramento segue le regole generali, se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può superare il quinto dello stipendio, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale.

L’auto adibita al trasporto del portatore di handicap può essere pignorata con i medesimi limiti degli atri mezzi. Il creditore quindi può sottoporla ad esecuzione forzata.

Solamente se il creditore dovesse essere l’Agenzia Entrate Riscossione, questa non potrebbe mettere il fermo auto sul mezzo adibito al trasporto del disabile.

Nel caso in cui l’invalido sia abile al lavoro e percepisce un reddito di lavoro dipendente, tale reddito può essere pignorato in base ai normali limiti previsti per qualsiasi altro soggetto.

Il creditore può pignorare la casa in cui abita un soggetto invalido. In caso di esecuzione forzata il giudice potrebbe disporne lo sgombero nonostante la situazione di disagio fisico del titolare o del convivente.

Se il creditore è l’Agenzia Entrate e riscossione, vige il divieto del pignoramento della prima casa, a patto che questa sia:

  • L’unico immobile di proprietà del debitore;
  • Accatastata non in A/8 e A/9;
  • Adibita a civile residenza;
  • In essa il debitore vi ha fissato la propria residenza stabile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER